MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Incremento prezzi materiali, illegittimo il decreto di rilevazione
Nelle motivazioni contenute nella sentenza n. 7215 del 3 giugno 2022, il Tar Lazio sottolinea come "dall'esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti, e non facilmente giustificabili, differenze"

Le imprese non hanno ricevuto le compensazioni previste per l’impennata dei prezzi dei materiali edili rilevato nel primo semestre del 2021 che tutto rischia di tornare alla casella di partenza. Sul punto il Tar del Lazio ha accolto (in parte) le contestazioni mosse dai costruttori dell’Ance contro il primo decreto (Dm 11 novembre 2021) emanato dal Mims con le rilevazioni dei rincari subiti dai 56 materiali edili più significativi nel primo semestre del 2021.

Nelle motivazioni contenute nella sentenza n. 7215 del 3 giugno 2022, il Tar sottolinea come “dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti, e non facilmente giustificabili, differenze“. Differenze tali, viene sottolineato da esse ritenute “idonee a minarne la complessiva attendibilità”.

Disallineamento tra la media dei prezzi

In primo luogo il Tar si concentra sul “Il disallineamento tra la media prezzi ricavate dai due istituti su lamiere, nastri in acciaio e fibre, è talmente ampio da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati stessi“.

Per i giudici “è indubbio, pertanto, come il Ministero in presenza di simili incongruenze non potesse risolversi nella mera acquisizione del dato e nella sua trasfusione nel decreto» contestato dai costruttori, «ma dovesse opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i necessari correttivi mediante l‘implementazione delle informazioni necessari. Il Tar riconosce che “il sistema in sé approntato offra garanzie sotto il profilo procedimentale e sotto quello afferente alla tutela dei contrapposti interessi in giuoco” ma evidenzia la necessità di un affinamento delle fonti e dei metodi utilizzati, che hanno portato a risultati anomali.


www.ediliziaurbanistica.it