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Insufficiente la SCIA per due tettoie di rilevanti dimensioni
La recente sentenza del 14 febbraio 2025, n. 1221, del TAR Campania, Napoli, sez. II, ci offre l’occasione per ribadire che la SCIA non può considerarsi sufficiente per la realizzazione di tettoie di rilevanti dimensioni
di Mario Petrulli
La recente sent. 14 febbraio 2025, n. 1221, del TAR Campania, Napoli, sez. II, ci offre l’occasione per ribadire che la SCIA non può considerarsi sufficiente per la realizzazione di tettoie di rilevanti dimensioni.
Come ricordato dai giudici partenopei, la giurisprudenza[1] ha affermato che il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio; l’installazione della tettoia è, invece, sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono; la realizzazione di una tettoia in aderenza alla parete verticale di un manufatto preesistente è, infatti, idonea a costituire un collegamento qualificato con il relativo immobile – anche ove non imbullonata alla parete verticale dell’edificio cui accede, ma al suolo – di cui modifica la sagoma e costituisce un ampliamento, con conseguente creazione di nuova volumetria. Ed infatti, una tettoia collegata al muro di un edificio preesistente, fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria e, pertanto, necessita di un adeguato titolo di autorizzatorio.
Si legga la prima parte:
-SCIA in luogo del permesso di costruire: quale termine per adottare l’inibitoria?
Nel caso specifico, perciò, è stato ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione, in aderenza ad un manufatto, di una “tettoia di legno di mt 11 x mt 2,20 x h che varia da 2,90 a 2,50, costituita da pilastri in legno a sezione quadrata di cm 16 x cm 16 e copertura in tavolato in legno con soprastante guaina bituminosa e grondaia” e, addossata al muro perimetrale, di un’ulteriore “tettoia in legno di dimensioni mt 3,50 x 2,50 x h che varia da mt 2,00 a mt 2,60 circa […]”.
Nella casistica giurisprudenziale, ricordiamo che, al contrario, la SCIA è stata ritenuta sufficiente per una tettoia:
Note
[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 gennaio 2021, n. 813; sent. 18 gennaio 2021, n. 561; sent. 7 ottobre 2019, n. 6760.
[2] TAR Calabria, Catanzaro, sent. 3 maggio 2016, n. 977.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 marzo 2022, n. 810: “A suffragio del superiore approdo, valga, altresì, richiamare in seguente arresto, sancito da Cons. Stato, sez. VI, n. 3819/2017: «La realizzazione di una tettoia appoggiata ad una parete perimetrale per un lato ed a parapetti per altri due, tale da chiudere un terrazzo solo parzialmente … configura un intervento di ristrutturazione edilizia ‘leggera’, ovvero che non crea volumetria, né incide sui prospetti. Il titolo abilitativo necessario è, pertanto, costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente illegittimità dell’applicazione della sanzione consistente nell’ordine di demolizione» (cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Latina, n. 117/2019)”.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 febbraio 2024, n. 352.
[5] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 marzo 2022, n. 609; nel caso specifico, i giudici hanno riconosciuto la natura pertinenziale della tettoia, “data dalla ridotta dimensione superficiale e volumetrica”.
[6] TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 22 novembre 2018, n. 771: nell’occasione i giudici hanno affermato che “Ciò in quanto tale manufatto non comporta la creazione di una volumetria edilizia e non altera la sagoma, cioè il contorno orizzontale e verticale della costruzione, ed il prospetto, cioè la facciata murale esterna (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1679 del 16.3.2018; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3819 del 31.7.2017; TAR Lazio Sez. III bis Sent. n. 32802 del 13.10.2010)”.
[7] TAR Calabria, sez. Catanzaro, sent. 3 maggio 2016, n. 977.
[8] TAR Piemonte, sez. II, sent. 26 febbraio 2016, n. 238.
[9] TAR Piemonte, sez. I, sent. 22 ottobre 2014, n. 1563.
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