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Ricostruzione di un rudere: nuova costruzione o ristrutturazione edilizia?
La ricostruzione dei ruderi va considerata realizzazione di una nuova costruzione? Il punto di vista del Consiglio di Stato

Grande importanza ricopre in materia la sentenza 15 marzo 2016, n. 1025 del Consiglio di Stato, sez. V, in relazione al tema della corretta qualificazione dell’intervento edilizio di ricostruzione di un rudere.

I Supremi giudici amministrativi hanno ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la ricostruzione dei ruderi va considerata (quando la parte dell’opera muraria ancora esistente non consente la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario) realizzazione di una nuova costruzione, in quanto tale non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (confermando il risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa incardinato nella sentenza del Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2006, n. 5375).

In maniera parimenti condivisibile è stato affermato in passato che la nozione di ristrutturazione edilizia, definita dall’articolo 31, lettera d) della legge n. 457 del 1978 (poi articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380/2001), presuppone la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un fabbricato dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. Pertanto l’attività di ricostruzione su ruderi non rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia ma costituisce una nuova costruzione.

Tuttavia, è necessario ricordare che la normativa degli anni più recenti ha inciso in modo piuttosto significativo sui titoli necessari per procedere alla ricostruzione di ruderi: ed infatti, l’art. 30 della legge n. 69 del 2013, nel modificare l’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) ha stabilito che rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

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