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Pompeiana al servizio di un locale commerciale: serve il permesso di costruire
La recentissima pronuncia del TAR Veneto (Sez. II, 22 marzo 2016, n. 297) in merito ad un intervento edilizio qualificabile come nuova opera

Riveste grande rilievo applicativo la recentissima sentenza del TAR Veneto, sez. II, 22 marzo 2016, n. 297, in materia di strutture a servizio di locali commerciali.

Cosa è accaduto nel caso concreto? Il titolare di un pubblico esercizio aveva ottenuto in passato la sanatoria per aver realizzato nell’area esterna un pergolato–pompeiana, costituito da travi di legno in parte infisse nella struttura dell’edificio ed in parte sostenute da elementi verticali. Successivamente, tuttavia, nel corso di un sopralluogo, era stata riscontrata la copertura della pompeiana con una substruttura metallica sovrastata da un telo bianco, e la realizzazione di un manufatto adiacente costituito da struttura metallica coperta anch’essa da un telo bianco. Di conseguenza, il Comune aveva ordinato la demolizione dell’opera ed il ripristino dei luoghi.

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La pronuncia assume rilievo per diversi motivi:
– viene ribadita la definizione di pompeiana la quale, a prescindere dai materiali usati e dalle concrete categorie definitorie (porticato, pergolato, gazebo, berceau, dehor), è caratterizzata dal dover essere una struttura costruttiva leggera e aperta, la cui copertura (teli, rampicanti, assi distanziate) deve consentire di far filtrare l’aria e la luce, assolvendo a finalità di ombreggiamento e di protezione nel passaggio o nella sosta delle persone, in soluzione di continuità con lo spazio circostante e senza creare interruzione dimensionale dell’ambiente in cui è installata; l’aspetto tipico, perciò, risiede nella mancanza di pareti e di una copertura integrale assimilabile ad un tetto o solaio;
– la copertura della pompeiana e l’aggiunta di strutture metalliche coperte hanno creato un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni stabilmente destinato a sala da pranzo del locale che deve pertanto essere qualificata come nuova opera per consistenza e funzione di ampliamento del locale dal punto di vista della volumetria e della superficie utile commerciale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 6 maggio 2013, n. 1193);
– la stabile destinazione funzionale a sala da pranzo (circa 80 posti a sedere) comporta lo snaturamento dei caratteri propri della pompeiana;
– è da escludersi la possibilità di riscontrare precarietà dell’opera, ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire, quando la medesima sia destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6615).

Da quanto esposto emerge che l’intervento edilizio è qualificabile come nuova opera assoggettata al previo rilascio di un permesso di costruire.

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