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Conferenza dei servizi: il parere positivo delle Regioni
Lo schema di provvedimento che modifica l'istituto riprende quanto condiviso dalle Regioni nei lavori per l'attuazione dell'Agenda della semplificazione 2015/2017

Le Regioni, nel corso della Conferenza Unificata dello scorso 3 marzo, hanno espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Lo schema di provvedimento – osserva la Conferenza delle Regioni – riprende quanto condiviso nell’ambito dei lavori per l’attuazione dell’Agenda della semplificazione 2015/2017, già sollecitato dalle Regioni nella fase di approvazione dell’Accordo Italia semplice del 13 giugno 2014″.

Come si può leggere in un documento approvato dalla Conferenza, la futura Conferenza di Servizi delineata dal provvedimento diventerà “un utile strumento di semplificazione per gli operatori pubblici e privati”.

Rammentiamo infatti che nel Consiglio dei ministri andato in scena alla fine di gennaio, è stata resa pubblica l’introduzione della conferenza dei servizi semplificata: quest’ultima non prevederà riunioni fisiche, ma soltanto l’invio dei documenti per via telematica e la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolgerà solo quando strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Il tempo massimo di risposta previsto è di 5 mesi.

La conferenza dei servizi si struttura pertanto attraverso la seguente tripartizione:
istruttoria, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
decisoria, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;
preliminare, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

Il provvedimento “nel suo impianto generale, appare condivisibile nella diversa articolazione della disciplina per le conferenze dei servizi, istruttoria e decisoria, puntualmente definite, diventando così un utile strumento di semplificazione per gli operatori pubblici e privati. L’articolo 14 descrive le tre tipologie di Conferenza dei Servizi (istruttoria, decisoria e preliminare) mentre gli articoli 14 bis e 14 ter le due modalità in cui possono svolgersi le CdS: conferenza (in forma) semplificata e simultanea”.

Leggi anche l’articolo Riforma Conferenza dei servizi, l’allarme lanciato da Legambiente.

Le Regioni propongono “per facilitare la lettura” di rinominare i due “generi” di Conferenza dei Servizi “nel seguente modo: conferenza in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 bis) e conferenza in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14 ter), onde evitare confusione tra tipologie di CdS e modalità di svolgimento/forma”.


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