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SCIA: cosa cambia con l'attuazione della riforma PA
Moduli standardizzati in tutta Italia e presentazione che potrà essere effettuata presso un unico sportello: le novità della riforma (anche in edilizia)

Moduli standardizzati in tutta Italia, con indicazioni precise per non commettere errori: si tratta delle nuove Norme in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) contenute in uno dei decreti attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione voluta dal Governo Renzi (legge 124/2015).

Il decreto, che modificherà l’art. 19 della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, stabilisce che la SCIA possa essere utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza dover effettuare valutazioni discrezionali.

La SCIA dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, solo se richiesto dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire le verifiche. L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma nel caso in cui siano necessarie delle autorizzazioni espresse si dovrà indire la conferenza di servizi e attendere il via libera.

Sarà possibile presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La Pubblica Amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato. L’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

L’Amministrazione che, dopo aver ricevuto la SCIA, accerti la presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, entro il termine di 60 giorni dovrà adottare un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. Il decreto propone di uniformare i termini per tutte le attività, cancellando il limite specifico di 30 giorni al momento in vigore solo per l’edilizia.

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Al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti, l’Amministrazione che riceve la SCIA dovrà trasmetterla alle altre amministrazioni interessate entro 50 giorni in modo che possa ottenere un feedback ed eventualmente emettere il diniego entro il sessantesimo giorno.

Per comprendere in maniera più accurata come cambierà nello specifico la disciplina della SCIA in edilizia, alla luce della bozza (non ancora definitiva) del decreto attuativo in materia della riforma della Publica Amministrazione, scarica il pdf elaborato dalla nostra autrice Antonella Mafrica intitolato Future novità sulla SCIA in edilizia approvate dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2016 (non ancora in vigore).


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