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Emilia Romagna: la proroga dei termini di inizio e fine lavori
La disciplina in materia di efficacia temporale del permesso di costruire come specificata dal legislatore della Regione Emilia Romagna

L’art. 15 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), costituisce la pietra angolare della disciplina relativa all’efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire. All’interno di questo articolo si legge infatti che “Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga (…)”.

Tale disposizione, che si compone di 5 commi a livello complessivo, possiede rango regolamentare e contenuto procedimentale: di conseguenza risultano legittime ed operative le diverse disposizioni regionali di dettaglio. Ovviamente, in caso di mancanza di specifiche norme regionali, si applica in toto l’art. 15.

Posizioniamo oggi la nostra lente d’ingrandimento sulla disciplina specifica stabilita dalla Regione Emilia Romagna: il comma 3 dell’art. 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, recante “Disciplina generale dell’edilizia”, stabilisce infatti che la proroga dei termini di inizio e fine lavori può essere concessa soltanto una volta.

Il successivo comma 4 dispone che “la data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si intendono affidare i lavori”.

Secondo il comma 6, infine, il permesso di costruire “decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso” e non entro i tre anni dall’inizio dei lavori come previsto dall’art. 15 del TUE.

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