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Norme antinfortunistiche: tutelato anche il terzo estraneo all'impresa
Confermato da una recente sentenza della Cassazione penale un consolidato orientamento in materia di infortuni sul lavoro

Confermato dalla Cassazione un consolidato orientamento in materia di infortuni sul lavoro: mediante la sentenza n. 44793 depositata il 9 novembre 2015, la quarta sezione penale della Cassazione ha ribadito che “in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all’organizzazione dei lavori, sicché dell’infortunio che sia occorso al cosiddetto extraneus risponde il garante della sicurezza, sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo”.

Risulta pertanto “irrilevante che il delitto si sia consumato in danno di un soggetto non dipendente dell’azienda nel cui perimetro è avvenuto il fatto”. Viene in tal modo confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, in materia di prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro, anche il terzo estraneo è beneficiario della tutela vigente in capo ai soggetti preposti ai controlli.

Nel caso di specie i giudici di secondo grado avevano condannato il responsabile per la sicurezza di una società a responabilità limitata per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p): veniva contestato al condannato l’aver contribuito a cagionare l’investimento di un pedone, in sosta nel piazzale di carico e scarico, da parte di un autoarticolato. I giudici di merito rilevavano come, pur avendo redatto il documento di valutazione dei rischi ed aver rinvenuto un pericolo nella circolazione dei pedoni nel piazzale, l’imputato non avesse predisposto alcuna misura di sicurezza idonea a scongiurare ipotesi di infortunio, come per esempio passaggi di larghezza sufficiente e delimitati da strisce per la circolazione dei pedoni.

Il condannato ricorreva per Cassazione, lamentando la condotta gravemente negligente del conducente dell’autoarticolato e rilevando come la persona offesa non fosse un dipendente dell’azienda, bensì il conducente di un mezzo di altra impresa.


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