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Proroga permesso di costruire: lo stop ai lavori per iniziative esterne
La proroga dei termini per inizio dei lavori nel caso in cui questi non possano essere iniziati per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate

Tra le novità di rilievo contenute nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Sblocca Italia) affiora quella concernente l’istituto della proroga del permesso di costruire. È stato infatti rinnovato l’articolo 15 comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), nel quale si afferma che “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”.

Tra le varie ipotesi di proroga è necessario citare quella introdotta, mediante lo Sblocca Italia, all’interno del comma 2-bis dell’art. 15 del TUE: qui si stabilisce che la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

Ci si trova qui dinanzi ad un’ipotesi che potrebbe rientrante nella categoria del c.d. factum principis, ovverosia la proroga a seguito di atti dell’autorità amministrativa o giudiziaria impeditivi dell’intervento edilizio assentito. Dal tenore letterale della disposizione pare individuarsi l’obbligo dell’ufficio tecnico di concessione della proroga, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale.

In tale direzione risulta dirimente l’utilizzo del termine “comunque”. In concreto, il legislatore ha ritenuto di tutelare la posizione del soggetto che subisce ritardi nell’inizio o nell’esecuzione dei lavori a causa del comportamento della Pubblica Amministrazione che adotta un provvedimento (per esempio, un’ordinanza di sospensione dei lavori) successivamente ritirato in autotutela o dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo.

La novità di tale ipotesi, pertanto, non risiede nella sua individuazione oggettiva (in questo senso la giurisprudenza aveva già da tempo indicato quale ipotesi di proroga l’esistenza di atti dell’amministrazione successivamente venuti meno), quanto nella doverosità della concessione in tale circostanza.

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