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Opere abusive: il regime delle sanzioni e la cartella esattoriale
Il TAR si focalizza sull'impugnazione della successiva cartella di pagamento conseguente alla sanzione sulla realizzazione di opere abusive in un immobile

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 11 maggio 2015, n. 6776 ha toccato il tema della legittimità dei provvedimenti adottati da un Comune diretti a sanzionare la realizzazione di opere abusive in un immobile.

All’interno del dettato dei giudici è stato anche analizzata l’impugnazione della successiva cartella di pagamento attraverso la quale veniva ingiunto il pagamento della conseguente sanzione pecuniaria.

I giudici hanno affermato che la contestazione sulla cartella esattoriale confluisce all’interno del regime proprio dei i crediti in funzione dei quali quest’ultima è emessa, con la conseguenza che, quando si tratta del recupero coattivo di una somma pretesa a titolo di sanzione per illeciti edilizi, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa.

Inoltre, qualora venga accertata la sopravvenuta carenza d’interesse derivante dall’inefficacia degli atti impugnati conseguente alla presentazione di una domanda di condono, ne consegue che anche la cartella esattoriale impugnata diviene priva di efficacia, proprio in considerazione del carattere necessariamente accessorio alla pretesa di base in funzione della quale è stata emessa.

In questo caso, qualora il ricorrente abbia comunque provveduto al pagamento della cartella nelle more del giudizio (in considerazione del rigetto della domanda cautelare), quest’ultimo avrà titolo a ripetere quanto prestato, nel momento dell’esito del relativo procedimento.


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