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Il contratto di comodato legittima la richiesta del permesso di costruire?
Il permesso di costruire può essere rilasciato al soggetto che dimostri di avere la disponibilità dell'area in base a diritto reale o di obbligazione

Segnaliamo la sentenza n. 648 del 9 febbraio 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV, nella quale è stato ribadito il principio per cui il permesso di costruire può essere rilasciato al soggetto che dimostri di avere la disponibilità dell’area di riferimento in base a diritto reale o di obbligazione (v. ad es., Cass., Sez. III, sent. n. 6005 del 15-03-2007), con la conseguenza che anche il comodato, visto che si tratta di contratto che attribuisce la detenzione del bene, analogamente alla locazione, costituisce una forma di disponibilità del medesimo sufficiente ad ottenere il titolo edilizio (salva l’opposizione del proprietario).

La questione della legittimazione alla richiesta del permesso di costruire da parte del locatario è stata, fra le altre ipotesi, oggetto di particolare attenzione nel volume edito da Maggioli, curato da Antonella Mafrica e Mario Petrulli, dal titolo Il permesso di costruire richiesto da soggetto diverso dal proprietario, al quale è necessario rimandare per gli opportuni approfondimenti (casi concreti, riferimenti giurisprudenziali e possibilità di voltura del titolo edilizio dal proprietario al comodatario).

I nostri Autori hanno ricordato che, come indicato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. n. 4370 del 20 luglio 2011, la legittimazione del comodatario incontra il limite della compatibilità dell’intervento edilizio in richiesta con l’effettiva disponibilità del bene e con l’entità della trasformazione oggetto dell’istanza.  


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