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Destinazione agricola del fondo: ecco tutte le attività compatibili
Secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti non deve esservi contrasto con la funzione agricola propriamente detta: breve guida

Quali sono, in edilizia, le attività compatibili con la destinazione a zona agricola di un’area? Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza più nutrita in materia, al fine di identificare tali attività il criterio di riferimento deve essere quello del non contrasto di dette attività con la funzione agricola propriamente detta.

Sono di conseguenza ammissibili a questo riguardo la realizzazione di un dog-park, impianti di derivazione di acque pubbliche, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, depositi di esplosivi, discariche per rifiuti solidi urbani, impianti GPL.

Secondo i principali orientamenti giurisprudenziali infatti, di fianco alla esigenza principale, ovverosia quella idonea a promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, silvo-pastorali, zootecniche (e attività connesse con l’agricoltura) si collocano altre due funzioni in materia di destinazione agricola del fondo: da una parte una funzione cosiddetta residuale, quella che consente comunque attività non in contrasto con il mondo agricolo, dall’altra la funzione alla destinazione agricola, cosiddetta ambientale, con la conseguenza che la destinazione a zona agricola può essere utilizzata per la salvaguardia del paesaggio, dell’ambiente e del valore storico di una determinata zona, verso l’obiettivo virtuoso della tutela di precisi equilibri dell’assetto territoriale comunale.

Per approfondire il tema e per consultare tutti i riferimenti giurisprudenziali e di dottrina inerenti a tale rilevante tema consulta l’articolo di approfondimento firmato dalla nostra esperta Antonella Mafrica intitolato Le attività compatibili con la destinazione a zona agricola del fondo.


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