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Distanze in edilizia: quando è necessaria la rimozione delle balconate?
La Corte di Cassazione conferma l'orientamento della giurisprudenza in materia di edificazione di balconate sulle facciate degli edifici

All’interno della labirintica tematica delle distanze in edilizia grande rilievo assumono le controversie sull’edificazione di balconate sulle facciate delle costruzioni edili: in tal senso è intervenuta una importante sentenza della Cassazione Civile, la n. 14118 del 20 giugno 2014, la quale conferma l’orientamento consolidato per cui vanno rimosse le vedute e le balconate costruite senza rispettare le distanze legali, con l’eccezione dell’eventuale acquisto del diritto di veduta per usucapione.

La Suprema Corte ha affermato testualmente che “l’inosservanza delle distanze legali per l’apertura delle vedute concretizza una molestia di diritto legittimante il possessore del fondo finitimo ad esercitare l’azione di manutenzione, intesa a tutelare in via provvisoria ed immediata l’integrità del fondo medesimo con il ripristino dello stato dei luoghi”.

Non va infatti dimenticato che la giurisprudenza civile ed amministrativa da anni reitera il seguente concetto: ovverosia che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell’intercapedine (Consiglio di Stato, 5 dicembre 2005, n. 6909).

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La sentenza della Cassazione in questione fa riferimento alla costruzione (precedente al 1969) di una balconata in aggetto, “frontistante per buona parte l’immobile di proprietà dei convenuti” attraverso la quale si era dato inizio all’esercizio, continuativo e pacifico, di una servitù di veduta diretta ed obliqua in danno dell’edificio in questione.

Per la decisione finale i giudici si sono focalizzati sulla disciplina di usucapione e servitù. Ma per giungere a tale decisione viene data conferma evidente al fondamentale concetto: balconate e vedute edificate in spregio del rispetto delle distanze legali devono essere rimosse a spese di colui che ha cagionato l’abuso. Ovviamente l’usucapione può sanare la questione mediante il decorso del tempo.  

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