MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Permesso di costruire: vanno pagati gli oneri se l'edificazione non parte?
Una sentenza del Tar Abruzzo afferma che gli oneri corrisposti vanno restituiti qualora la concessione non dovesse essere utilizzata

Cosa avviene nel caso in cui non sia dato effettivo corso alla concessione edilizia legittimamente e correttamente richiesta da un utente? Quest’ultimo deve ottemperare lo stesso al pagamento degli oneri concessori? Il Tar Abruzzo (sezione staccata di Pescara), attraverso la sentenza n. 249 del 3 giugno 2014, ha espresso la sua eminente opinione su questo argomento di non trascurabile rilevanza: il titolare del permesso di costruire deve pagare gli oneri solo nel caso in cui si giunga effettivamente alla attività di edificazione.

Secondo i giudici amministrativi, gli oneri di costruzione “costituiscono una prestazione patrimoniale di natura impositiva che trova la sua ratio giustificatrice nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell’intervento edilizio. Tale contributo è, in definitiva, strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare in misura corrispondente all’entità e alla qualità del maggior carico urbanistico conseguente alla realizzazione del fabbricato”. Insomma, esiste un indissolubile legame tra la corresponsione degli oneri da parte del titolare del permesso e la effettiva concretizzazione delle attività edificatorie?

Le procedure per il permesso di costruire potrebbero subire importanti modifiche nel corso di quest’anno: ecco alcune anticipazioni nell’articolo Adempimenti in edilizia: tempo di cambiamenti, in arrivo una riforma.

La ragione fondante della questione risiede nel fatto che “la formazione del credito – queste le parole del tribunale amministrativo abruzzese – postula, quale condizione di esigibilità, l’effettiva attività di edificazione e la relativa prescrizione inizia a decorrere dall’ultimazione dei lavori“. È pertanto evidente (ed è questo il punto centrale della sentenza amministrativa in questione) che gli oneri concessori corrisposti in sede di rilascio di una concessione edilizia vanno restituiti qualora la concessione non dovesse essere utilizzata.


www.ediliziaurbanistica.it