TASI, arriva l’ufficialità dello slittamento al 16 ottobre

Nella giornata di venerdì è stata sancita l’ufficialità del rinvio del pagamento dell’acconto TASI 2014 al 16 ottobre nei Comuni ritardatari, ovverosia quelli che non hanno ancora deliberato le relative aliquote.

Un emendamento al Decreto Irpef al Senato ha infatti messo nero su bianco ciò che da settimane era stato ripetuto fino allo allo sfinimento in merito al tributo sui servizi indivisibili (TASI) al suo esordio quest’anno nel nostro paese nel ruolo di occulto (ma neanche tanto) sostituto dell’IMU sulla prima casa.

Per approfondire la genesi della TASI e del complesso novero delle imposte sulla casa leggi l’interessante articolo Debutta la IUC: un mostro con un corpo solo e tre teste come l’Idra, su Ediltecnico.it.

La decisione è pertanto divenuta ufficiale sotto le spoglie di una norma che non fa altro che ricalcare l’emendamento già approvato in Senato nel corso della discussione sul Decreto Irpef. Il decreto approvato lo scorso 6 giugno, pertanto, si pone alla stregua di una norma-ponte che permette allo slittamento di data di entrare immediatamente in vigore. L’intero ed effettivo testo del Decreto Irpef infatti deve ancora effettuare il suo completo percorso presso la Camera dei deputati: un percorso così complesso da essere in grado di posizionare l’approvazione delle norme in materia di TASI troppo a ridosso della scadenza del 16 giugno, rischiando in questo modo il corto circuito normativo e disciplinare. Il pericolo è stato in questo modo sventato.

Per tutte le ultime novità in materia leggi l’articolo TASI 2014: ecco il documento delle Finanze con tutte le FAQ.

Nell’emendamento è così vergata la statuizione in merito alla traslazione delle scadenze per il pagamento del tributo sui servizi indivisibili: “Nel caso di mancato invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote entro il predetto termine del 23 maggio il versamento della prima rata sulla TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014”. Più chiaro di così…

In questo senso i Comuni “ritardatari” sono tenuti a effettuare le delibere su aliquote e detrazioni entro la data del 10 settembre 2014. Qualora entro quella data l’amministrazione non dovesse deliberare, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e dovrà essere versata in una singola soluzione entro il 16 dicembre 2014.

Inoltre è stato stabilito che a decorrere dall’anno 2015 i Comuni saranno tenuti ad assicurare la massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati (i famosi “bollettini” tanto anelati quest’anno): questo al fine di evitare la confusione avvenuta nelle scorse settimane (leggi l’articolo in proposito).

A cura di Marco Brezza

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