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Newsletter n. 4 Edizione di Venerdì 28 febbraio 2025
SCIA in luogo del permesso di costruire: quale termine per adottare l’inibitoria?
IN QUESTO NUMERO
L’inefficacia della SCIA
L'APPROFONDIMENTO

Come è noto, dinanzi ad una SCIA edilizia, entro 30 giorni il dirigente dell’ufficio che riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (art. 23, commi 1 e 6, del Testo Unico Edilizia – DPR n. 380/2001).

E se l’interessato presenta una SCIA ma, in realtà, l’intervento edilizio da realizzare richiede il permesso d costruire, l’inibitoria deve essere adottata entro il medesimo termine di 30 giorni?

La risposta corretta alla domanda è stata fornita dalla giurisprudenza: vediamo, brevemente, in quali termini.

È possibile ritenere che una SCIA inefficace possa essere riqualificata dall’ufficio quale domanda per il rilascio del permesso di costruire?
La giurisprudenza commentata

La SCIA, come noto, non è un’istanza rivolta dal privato all’Amministrazione per ottenere un provvedimento ampliativo[1], bensì un atto con cui il privato, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta l’esistenza delle condizioni di legge per intraprendere un’attività (nel caso di specie quella edilizia). A fronte della SCIA, pertanto, il Comune non deve adottare alcun provvedimento di accoglimento – neppure in forma tacita – ma soltanto esercitare il potere di controllo sull’attività del privato ai sensi dellart. 19 della legge n. 241/1990 e dell’art. 27 del TUE.

Qualora il privato si avvalga della SCIA, pertanto, non appare corretto chiedere che l’Amministrazione proceda d’ufficio alla riqualificazione della medesima quale domanda volta ad ottenere un vero e proprio provvedimento, quale è il permesso di costruire, anche eventualmente per silenzio assenso.

Insufficiente la SCIA per due tettoie di rilevanti dimensioni
FAQ

La recente sent. 14 febbraio 2025, n. 1221, del TAR Campania, Napoli, sez. II, ci offre l’occasione per ribadire che la SCIA non può considerarsi sufficiente per la realizzazione di tettoie di rilevanti dimensioni.

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