VIA, anche per la p.a. termini perentori

Sebbene il miglior modo che ha la p.a. per verificare e valutare il possibile impatto ambientale di un progetto o intervento sia quello di avere a disposizione il maggior numero di informazioni e una precisa e dettagliata pianificazione, non è consentito ritardare l’iter amministrativo sulla VIA in attesa che gli enti pubblici competenti
adottino e poi approvino i rispettivi piani urbanistici e/o territoriali, se da questa attesa possa derivare lo sforamento dei termini prescritti dalla legge per lo svolgimento del procedimento amministrativo.

In questi termini si è pronunciato T.A.R. Puglia (n.3502/2010) nel decidere su una vicenda che aveva visto l’autorità provinciale, competente in materia di VIA, ritardare la procedura di verifica preventiva (c.d. screening, a cui si ricorre per verificare, in via preliminare, l’assoggettabilità o meno di un certo progetto al giudizio di compatibilità ambientale) in attesa della delibera regionale di definitiva approvazione del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (c.d. PRIE).

Come consentito dai giudici amministrativi, “ben può l’amministrazione pronunciarsi sulla valutazione ambientale anche
in mancanza del P.R.I.E., la cui tardiva approvazione da parte degli enti locali finirebbe col costituire una soprassessoria senza limite di tempo non consentita dall’ordinamento in materia”.

a cura di P. Costantino e P. De Maria, tratto da UT 11-12/2010

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