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I limiti in materia di accertamento postumo dell’autorizzazione paesaggistica valgono anche per i volumi tecnici?
L'esperto risponde al quesito riguardante l'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

di M. Petrulli

L’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, “fatto salvo quanto previsto al comma 4”. Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato, tra le quali non rientra la realizzazione di un volume tecnico.

Il comma 4 sopra richiamato prevede, invero, che sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica:

Secondo l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
È stato anche precisato che vi è una perfetta sovrapponibilità, negli ambiti di rispettiva competenza, delle norme di tutela paesistica e di quelle edilizie. Infatti – anche a volere ammettere che, in assenza di specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, i volumi tecnici siano irrilevanti sotto il profilo edilizio – ad analoga conclusione non può invece pervenirsi dal punto di vista paesistico, rispetto al quale, come noto, rilevano anche siffatti volumi.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

PARTE 1 >> I volumi tecnici in edilizia: definizione e casistica

PARTE 2 >> Passaggio da volume tecnico a locale residenziale: serve il permesso di costruire

 


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