I volumi tecnici in edilizia: definizione e casistica

di M. Petrulli

La definizione

La definizione dei volumi tecnici si rinviene nella circolare dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474/1973 (riportata integralmente al termine del presente approfondimento), secondo cui si tratta dei volumi “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”. Ad esempio, secondo detta circolare, sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda; restano esclusi, invece, i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.
Ai fini pratici, è fondamentale individuare i volumi tecnici perché non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del cd. “carico urbanistico” e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni (1).

I tre parametri che definiscono i volumi tecnici secondo la giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza (2), deve intendersi per volume tecnico un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.
Secondo un costante orientamento (3), tre sono i parametri da utilizzare per qualificare i volumi tecnici:

  • uno di carattere positivo, di tipo funzionale, dovendo sussistere un rapporto oggettivo di strumentalità necessaria del volume tecnico con l’utilizzo della costruzione;
  • il secondo e il terzo hanno carattere negativo e sono collegati: a) all’impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all’interno della parte abitativa, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all’esterno; b) ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale.

La qualificazione di un volume come “tecnico”, dipende, quindi, da una qualità intrinseca e oggettiva del medesimo, e non invece dalla circostanza che quest’ultimo, per una libera scelta del proprietario dell’immobile, venga, di fatto, destinato a contenere impianti tecnici (4).

Casi concreti di esclusione della qualità di volume tecnico

Non possono considerarsi volumi tecnici:

  • un’area coperta adibita a stenditoio (5);
  • alcuni vani realizzati sul lastrico solare, con altezza uguale a quella minima (m. 2.70) stabilita dall’art. 1 del d.m. 05.07.1975 per le abitazioni, comunicanti con il piano sottostante e dotati di impianti e servizi igienici (6);
  • un locale sottotetto abitabile con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna (7);
  • un corpo di fabbrica in muratura costituito da due ambienti (camera e wc.) in corso di realizzazione, rifiniti internamente ed esternamente al rustico ove è in corso la predisposizione degli impianti elettrici e idrici (8);
  • un manufatto a uso cucina, che è un vano chiuso di rilevanti dimensioni (9,86 m. x 4,78 m x 2,50 m. di altezza), destinato a ospitare stabilmente il personale incaricato della preparazione del cibo (9);
  • un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.) e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici (10);
  • un sottotetto abitabile con altezza di ml. 2,60 e altezza minima di ml. 2,10 (11);
    un vano scale “in muratura di tufo” che “dal piano terra conduce al secondo piano dell’immobile (12)”;
  • una tettoia (13);
  • una veranda realizzata in alluminio anodizzato e muratura, avente una superficie di un metro per tre e l’altezza di tre metri, realizzata su di un balcone (14);
  • un fabbricato di rilevanti dimensioni (6,30 mt X 5,40 mt e di altezza pari a mt 2,90), adibito a ricovero di biciclette ed altri mezzi, qualificabile quale locale di sgombero, potenzialmente destinato ad altra destinazione d’uso (15);
  • un bagno di 8,6 mq.; (16)
  • un locale suddiviso in una cucina e un bagno; (17)
  • “un manufatto, costituito da n. 2 locali lavatoi aventi accesso autonomo, posto a margine del lanternino scala del quale ne sfrutta la parete. La struttura portante è in muratura di mattoni forati e malta cementizia dello spessore di cm 30 su due lati e di spessore di cm 10 su lato; la copertura del tipo leggera è realizzata con listelli in legno e sovrastante lastre in fibrocemento a probabile contenuto di amianto. La superficie complessiva coperta dalla struttura è di circa mq 12,40 /ml 4.00×3,10); (18)
  • l’altezza alla gronda di circa mt 2,30 ed al colmo di circa 2,50 per un volume di circa mc 29,76”;
  • un locale con diverse aperture (porte e finestra), adibito a garage e deposito; (19)
  • i sottotetti degli edifici, quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d’abitazione o d’assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali (20).

Casi di riconoscimento della qualifica di volume tecnico

Al contrario, sono stati ritenuti volumi tecnici:

  • una struttura con dimensioni di circa 6 m. x 6 m., altezza di 1,80 m., priva di finestre, eretta sul lastrico solare di un preesistente corpo di fabbrica, avente funzione di protezione, isolamento termico e contenimento energetico nonché di alloggiamento degli impianti tecnologici a servizio della sottostante abitazione; (21)
  • una cabina elettrica, essendo destinata a contenere gli impianti a servizio dell’attività produttiva; (22)
  • un vano strettamente funzionale a contenere la scala di collegamento tra i vari livelli di un fabbricato, avendo una funzione servente e strumentale alla fruizione delle singole unità abitative ed essendo parimenti insuscettibile di utilizzazione per finalità differenti; (23)
  • un vano adibito al ricovero dell’impianto di riscaldamento a servizio del condominio; (24)
  • due celle frigorifere, di ridotte dimensioni (la prima appoggiata su ruote avente la dimensione di ml. 2,80 x 2,93 x alt. 2,58 e la seconda, adiacente alla prima, di ml. 3,60 x ml. 1,80 x alt. 2,40), per la dimensione minima e la destinazione a servizio di attività commerciale; (25)
  • vani di altezza pari a 1,80-1,90 mt., non chiusi da tutti i lati e destinati ad alloggio di pompa di calore, addolcitori e altre condotte esclusivamente tecniche; (26)
  • una canna fumaria che non assume rilevanti dimensioni; (27)
  • un locale contatori, pari a mq. 1,83; (28)
  • l’impianto di ascensore; (29)
  • due serbatoi idrici ed un’autoclave; (30)
  • la realizzazione della scala di collegamento dal piano terreno al primo piano, composta da n. 12 gradini delle dimensioni cm. 75 di lunghezza, cm. 26 di larghezza e cm. 12 di altezza, qualificabile in termini di vano tecnico, urbanisticamente irrilevante, in quanto priva di qualsiasi autonomia funzionale ed inidonea a determinare un aggravio del carico urbanistico, giacché esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale. (31)

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

PARTE 2 >> Passaggio da volume tecnico a locale residenziale: serve il permesso di costruire

PARTE 3 >> I limiti in materia di accertamento postumo dell’autorizzazione paesaggistica valgono anche per i volumi tecnici?

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1 Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. 8 aprile 2016, n. 14281.
2 TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 3 gennaio 2022, n. 35; Consiglio di Stato, sez. II, sent. 25 ottobre 2019, n.
7289; sez. VI, sent. 17 maggio 2017, n. 2336; sez. IV, sent. 31 agosto 2016, n. 3724; TAR Lombardia, Brescia, sez. I,
sent. 18 dicembre 2017, n. 1456; TAR Piemonte, sez. II, sent. 27 marzo 2013, n. 390.
3 TAR Lazio-Roma, sez. I-quater, sent. 20 aprile 2012, n. 3613; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 18 dicembre
2017, n. 1456; TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 14 novembre 2016, n. 5248; Salerno, sez. I, sent. 24 novembre
2015, n. 2481; Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. 8 aprile 2016, n. 14821.

4 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 29 luglio 2022, n. 6681; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 23 maggio 2023, n.
1176.
5 TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 27 marzo 2023, n. 1014.
6 TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 20 febbraio 2017, n. 161.
7 TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 3 gennaio 2022, n. 35; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 26 marzo 2020, n.
503.
8 TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 15 febbraio 2022, n. 1010.
9 TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 1° ottobre 2020, n. 679.
10 TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020, n. 807.
11 TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 marzo 2020, n. 993.
12 TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 dicembre 2019, n. 2141.

13 (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 17 luglio 2023, n. 4319)
14 (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 29 marzo 2023, n. 2012)
15 (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 novembre 2014, n. 5428)
16 (TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 14 giugno 2023, n. 10181)
17 (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 28 luglio 2023, n. 7395)
18 (TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 11 maggio 2023, n. 1538)
19 (TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 11 aprile 2023, n. 1194)
20 (TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 6 febbraio 2023, n. 817)
21 (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 9 dicembre 2022, n. 3333)

22 TAR Toscana, sez. III, sent. 15 ottobre 2021, n. 1321.
23 TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 24 febbraio 2021, n. 329.
24 TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 20 giugno 2019, n. 1097.
25 TAR Lazio, Latina, sent. 2 aprile 2019, n. 217.
26 TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 18 dicembre 2017, n. 1456.
27 TAR Toscana, sez. III, sent. 2 novembre 2021, n. 1415.
28 TAR Piemonte, sez. II, sent. 27 marzo 2013, n. 390.
29 Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 5 dicembre 2012, n. 6253; sez. IV, sent. 26 luglio 2023, n. 7333.
30 TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 30 ottobre 2012, n. 1859.
31 TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 novembre 2019, n. 1894.

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