Abruzzo: finanziamenti per la ricostruzione

Istruzioni per l’utilizzo del credito d’imposta per la riparazione delle abitazioni principali danneggiate dal sisma del 6 aprile, in caso di accesso al finanziamento agevolato previsto dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 (articolo 3, commi da 5 ad 8), e modalità per l’invio delle comunicazioni, da parte dei Comuni, dei dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo e alle eventuali revoche.
Questi sono i contenuti del provvedimento del 10 luglio firmato dal direttore dell’agenzia delle Entrate.

Il provvedimento detta dunque le modalità di fruizione del finanziamento ventennale, per un importo non superiore al costo stimato degli interventi, comunque entro il limite di 80mila euro, oltre gli eventuali oneri notarili.

La cifra viene immessa in un conto individuale vincolato, da cui possono essere prelevati, tramite bonifico, gli importi utilizzabili esclusivamente per effettuare i pagamenti dei lavori e per l’acquisto dei materiali necessari per la riparazione dell’edificio.

Il Comune dove è situato l’immobile oggetto di riparazioni deve trasmettere all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo all’accettazione delle domande di contributo, i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento.

Vanno trasmessi all’Agenzia anche i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca del contributo, per i quali l’invio deve avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla loro adozione.
Le comunicazioni, da trasmettere attraverso il canale telematico Entratel, vanno redatte sul modello allegato al provvedimento direttoriale del 10 luglio.

A loro volta, le banche erogatrici devono comunicare per ciascun beneficiario, sempre utilizzando Entratel, l’avvenuta stipula dei contratti di finanziamento, l’ammontare spettante, l’importo della singola rata, la durata del finanziamento e ogni modifica intervenuta nel contratto, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto o della sua variazione.

Inoltre, entro il mese di febbraio di ogni anno successivo all’inizio del finanziamento, le stesse banche devono comunicare gli importi affluiti sul conto vincolato ed effettivamente utilizzate.

Fonte: Nuovo Fisco Oggi

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