Acquisto casa: tassazione agevolata

Quando un privato acquista una casa può richiedere, al momento della stipula del rogito notarile, di avvalersi dell’applicazione del criterio del “prezzo-valore” ai fini della determinazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

La facoltà è stata introdotta dalla Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 497, legge 266/2005) e consiste nella possibilità, in caso di cessioni di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, effettuate a favore di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di considerare come base imponibile il “valore catastale” anziché il “valore commerciale” dell’alloggio.

Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria da un notaio riguarda il caso di una permuta di immobili a uso abitativo tra persone fisiche: nell’atto, redatto nel 2007 e registrato nel corso dello stesso anno, il notaio ha riportato il valore di ciascun immobile, determinato tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 52 del Dpr 131/1986, senza richiesta, da parte dell’acquirente, dell’applicazione del “prezzo-valore”.

L’istante, evidenziando che l’omissione è avvenuta per semplice dimenticanza, ritiene di poter ovviare redigendo un atto integrativo contenente la richiesta, in analogia a quanto avviene nel caso delle agevolazioni previste per la “prima casa”.

L’agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione prospettata dall’interpellante e con la risoluzione n. 145/E del 9 giugno, precisa che la Finanziaria 2006, nell’introdurre la possibilità di richiedere che le imposte di registro e ipo-catastali vengano applicate sul valore catastale e non sul valore venale in comune commercio, ha disposto che “…le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito” e che la richiesta al notaio da parte dell’acquirente avvenga “all’atto della cessione”.

E sottolinea che va esclusa la possibilità di richiedere l’applicazione del “prezzo-valore” in un atto integrativo, spiegando che la scelta comporta l’inibizione dell’attività di controllo da parte degli uffici e che non è pertanto ipotizzabile che l’eventuale attività di accertamento avviata possa essere bloccata attraverso la presentazione di un atto integrativo a quello di cessione tramite il quale l’acquirente chiede l’applicazione del criterio del prezzo-valore.

Al caso esaminato, quindi, non può essere esteso per analogia l’indirizzo espresso dall’Agenzia in materia di agevolazioni “prima casa” e di agevolazioni per gli immobili compresi in aree soggette a piani di recupero (rispettivamente, circolare 38/2005 e risoluzione 110/2006), circostanze per le quali è stata riconosciuta la possibilità di integrare, con un successivo atto, quello originario non contenente la richiesta di applicazione del regime fiscale più favorevole.

Fonte: Fiscooggi

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