Bonus 55% per la riqualificazione energetica

Grazie alla proroga relativa alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, la documentazione relativa al bonus per la riqualificazione energetica potra` essere inviata all`Enea entro il prossimo 30 settembre, limitatamente agli interventi per coperture e pavimenti.

E` quanto emerge dal combinato disposto dell`articolo 9-ter, del dm 19/02/2007, modificato dal dm 26/10/2007 e coordinato con il dm 7/04/2008, attuativo della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e dell`art. 3, del 3/06/2008, n. 97 convertito dalla legge n. 129/2008, quest`ultimo in tema di proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi in via telematica, a cura dei Caf e dei professionisti.

Il richiamato articolo 9-ter, infatti, dispone che i soggetti che, nel periodo d`imposta 2007, hanno sostenuto spese relative agli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto delle caratteristiche indicate sulla trasmittanza termica, come individuati nella tabella n. 3), allegata alla legge 296/2006, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti richiesti, potranno beneficiare del 55% per il risparmio energetico, presentando la documentazione richiesta «entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta in cui la spesa e` stata sostenuta».

Per quanto concerne il periodo d`imposta 2007, il richiamato dl 97/2008 ha ufficializzato la proroga per l`invio on-line delle dichiarazioni dei redditi, con particolare riferimento ad Unico 2008 – redditi 2007 al prossimo 30 settembre, concedendo due mesi in piu` rispetto al termine ordinariamente previsto dalle disposizioni vigenti (31 luglio di ogni anno).

La conseguenza e`, pertanto, che nel rispetto dei requisiti richiesti dal decreto richiamato, per gli interventi destinati al risparmio energetico con esclusivo riferimento a quelli concernenti le strutture opache orizzontali, il termine ordinario del 29 febbraio 2008, disposto dalla lettera b), comma 1, dell`articolo 4 del dm 19/02/2007 e` differito al 30 settembre 2008.

Si ricorda, infine, che la medesima lettera b) del comma 1, del richiamato art. 4 richiede l`invio della copia dell`attestato di certificazione energetica e della scheda informativa degli interventi, a mezzo raccomandata semplice all`Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), con indicazione del riferimento: Finanziaria 2007- riqualificazione energetica.

Fonte: www.ance.it

 

 

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