Decreto anticrisi: le novità per il settore edile

L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ha commentato le modifiche alle disposizioni del DL 185/2008 apportate dalla Camera, in particolare quelle relative alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e alla rivalutazione dei beni immobili d`impresa.

Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
L’Ance ha precisato che il disegno di Legge approvato dalla Camera elimina, all`art.29 del DL 185/2008, sia la procedura di accesso alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sia il principio del monitoraggio dei crediti d`imposta per il riconoscimento di tale agevolazione.

Inoltre ha spiegato che contestualmente, accogliendo le richieste dell`Ance avanzate durante l`esame parlamentare del Provvedimento, le disposizioni dell`art.29 del DL 185/2008 sono state riscritte, prevedendo:
– per le spese sostenute nel 2008: il ripristino delle modalita` applicative precedenti (detrazione del 55% automatica, senza limiti di stanziamento);
– per le spese sostenute nel 2009 e 2010:
1) l`invio di una comunicazione all`Agenzia delle Entrate, secondo modalita` e termini da definirsi con Decreto che verra` emanato entro 30 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del DL 185/2008;
2)la ripartizione della detrazione obbligatoriamente in 5 anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente).

L’ associazione ha segnalato anche la modifica apportata al D.M. 19 febbraio 2007, al fine di semplificare  gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, da adottare tramite successivo Decreto.

Rivalutazione dei beni immobili d`impresa
Il testo approvato dalla Camera modifica le disposizioni dell`art.15 del DL 185/2008, relative alla possibilita` di rivalutare i beni immobili dell`impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

L’Ance ha messo in evidenza la riduzione delle aliquote dell`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, da corrispondere per accedere alla rivalutazione:
–  dal 7% al 4% per i beni non ammortizzabili;
– dal 10% al 7% per i beni ammortizzabili.

Ha fatot notare come contestualmente vengano, tuttavia, allungati i termini ai fini dell`efficacia fiscale della rivalutazione:
– dal terzo al quinto esercizio successivo a quello in cui e` stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento fiscale, del maggior valore di tali beni, ai fini dell`ammortamento;
– dal quarto al sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e` stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza nell`ipotesi di cessione degli immobili.

Secondo l’associazione dei costruttori questa modifica comporta che, qualora l`immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o destinato a finalita` estranee all`esercizio d`impresa o al consumo personale o familiare dell`imprenditore) prima dell`inizio del sesto periodo d`imposta successivo a quello in cui e` stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, prima del 1° gennaio 2014, in caso di periodo d`imposta coincidente con l`anno solare), la plusvalenza imponibile sara` determinata in base al costo del bene prima della rivalutazione.

"Viene confermato che – prosegue il commento dell’Ance – la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell`esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (in sostanza, nel bilancio relativo all`esercizio 2008), e che l`imposta sostitutiva potra` essere versata, a scelta, o in un`unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d`imposta in cui la rivalutazione e` eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata)".

"Viene, altresi`, mantenuta l`esclusione dalla rivalutazione per:
– i beni merce (ossia i beni alla cui produzione o scambio e` diretta l`attivita`, per esempio il magazzino delle imprese edili);
– le aree fabbricabili, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti beni merce (ossia destinate alla vendita)".

Infine, l’Ance sottolinea che nel testo approvato dalla Camera resta ferma la possibilita` di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell`IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalita` previste per l`imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione), che consente di evitare che tale ammontare, se distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del reddito imponibile da assoggettare all`aliquota IRES del 27,5%, o all`aliquota marginale IRPEF

Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
Il testo attuale del Disegno di Legge di conversione del DL 185/2008 modifica le modalita` di accesso alla detrazione IRPEF del 36% riconosciuta a gruppi di cittadini organizzati, relativamente alle spese sostenute per la realizzazione di microprogetti di arredo urbano (art. 23 del DL 185/2008).

In particolare, viene segnalato che, fermo restando l`obbligo di invio all`Ente locale, a cura di tali soggetti, della proposta riferita al progetto da realizzare, viene introdotto:
–  il silenzio diniego dell`Ente locale che non si pronunci entro due mesi dalla presentazione di tale proposta, che impedisce la fruizione dell`agevolazione;
– la possibilita` di fruire dell`agevolazione, di fatto, ove, entro il medesimo termine, l`Ente locale approvi le proposte, regolando, altresi`, le fasi essenziali del procedimento di realizzazione ed i tempi di esecuzione.

"In sostanza, – dice l’Ance – rispetto al testo del DL 185/2008 attualmente in vigore, che prevede il silenzio-assenso dell`Amministrazione a seguito dell`invio della proposta, la fruibilita` del beneficio viene condizionata ad una espressa pronuncia positiva dell`Ente locale all`esecuzione dell`intervento".

Ulteriori disposizioni di interesse
Infine, restano confermate:
– la proroga, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, dell`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, e nel limite di 6.000 euro lordi, con riferimento alle somme per incrementi di produttivita`, corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell`anno 2008, a 35.000 euro lordi;
– la deducibilita` dall`IRPEF/IRES di un ammontare pari al 10% dell`IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell`art.11, del D.Lgs. 446/1997);
– la revisione degli Studi di Settore attualmente in vigore, con riferimento a determinati settori o aree territoriali al fine di tener conto degli effetti della crisi economica dei mercati, mediante Decreto del Ministro dell`Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti (al riguardo, cfr. anche la News ANCE n.2250 del 16 dicembre 2008);
– la riduzione, in misura pari al 3%, degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo d`imposta 2008.

Fonte: www.ance.it

 

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