Disciplina attività edilizia in Liguria

Sul Bollettino Ufficiale della Liguria del 18 giugno sono state pubblicate la legge regionale n. 16 del 6 Giugno 2008 che disciplina l’attività edilizia nella regione, la Lr n. 17 del 17 Giugno 2008 recante “Integrazione alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16” e il Testo coordinato delle leggi in materia di disciplina dell’attività edilizia.
 
La legge n.16 semplifica i procedimenti autorizzativi per alcuni interventi edilizi, escludendo dall’obbligo di permesso di costruire, DIA o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e l’eliminazione delle barriere architettoniche e assoggetta a comunicazione di avvio dell’attività le opere all’interno delle unità immobiliari, gli interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio, l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici fino a 20 mq.
 
Sono soggetti a DIA gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione senza ricostruzione, l’installazione di pannelli solari termici da 20 a 100 mq, di pannelli fotovoltaici da 20 a 100 mq e di impianti eolici.
 
Per quel che riguarda gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di sostituzione edilizia, di restauro e risanamento conservativo è necessario il permesso di costruire, in alternativa al quale questi interventi possono essere realizzati mediante DIA facoltativa, purchè siano specificamente disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali.
 
Al fine di favorire il risparmio energetico, con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, non vengono considerate nei computi per la determinazione dell’indice edificatorio gli extravolumi delle strutture perimetrali e orizzontali, che contribuiscano al miglioramento della coibentazione termica, acustica e di inerzia termica, gli extravolumi nell’altezza massima, come pure i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione di manti di copertura vegetale.

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