Dlgs 81/2008: linee guida

Sono state pubblicate recentemente da parte dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro e che sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l’applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006.

Le linee guida intendono fornire le indicazioni operative per fornire agli attori aziendali della sicurezza una risposta corretta al provvedimento legislativo e in particolare sui rischi previsti ai Capi I (Disposizioni generali), II (Rumore) e III (Vibrazioni) del Titolo VIII.

Per quel che riguarda l’entrata in vigore dei diversi capi del titolo VIII del decreto, l’ISPESL chiarisce che, in particolare, il Capo I del DLgs.81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati e in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (anche se tale data sarà probabilemente spostata al 01/01/2009). Tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II e Capo III.

Per il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) è invece prevista una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, l’entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per quanto riguarda le radiazioni ottiche artificiali l’entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.
Di conseguenza fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010  i compiti di vigilanza non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del decreto, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.

E’ importante, secondo l’ISPESL, fare riferimento alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del Testo Unico anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all’art.181.

Infatti l’art. 181 del decreto legislativo indica che "il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici", mentre l’art. 180 precisa che "per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori". Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art. 180.

Tra le linee guida il punto 2.0.1 si occupa del comportamento delle aziende che hanno una valutazione del rischio rumore effettuata ai sensi della precedente normativa (Titolo V-bis del DLgs.626/94).
In particolare precisa che bisogna evitare di dare una interpretazione burocratica dell’esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, aggiornandolo solo nel caso in cui le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.

Indicazioni ISPESL

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