Edilizia: intermediazione immobiliare

E’ possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l`acquisto dell`abitazione principale, anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purche` regolarmente registrato.

Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d`acquisto dell`abitazione, la detrazione utilizzata dovra` essere restituita.

A chiarirlo è l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 26/E del 30 gennaio scorso.

In particolare l’Agenzia sottolinea che l`art. 15, comma 1, lett b-bis del TUIR – D.P.R. 917/1986 (come introdotto dal decreto “Visco-Bersani“ prevede, dal 1° gennaio 2007, la detraibilita` dall`IRPEF del 19% dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l`acquisto dell`unita` immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.

E specifica che, in mancanza di un contratto definitivo d`acquisto, il contribuente puo` comunque beneficiare della detrazione anche in presenza del solo preliminare di vendita registrato, a condizione, pero`, pena la decadenza dal beneficio, che le parti stipulino poi il contratto definitivo (in quanto un preliminare di vendita non produce il trasferimento della proprieta`) e che l`immobile sia destinato ad abitazione principale dell`acquirente.

Richiamando la precedente circolare n. 28/E/2006, l`Agenzia delle Entrate ribadisce nuovamente che:

– l`importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo su cui commisurare la detrazione del 19%, in relazione all`intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari e che la possibilita` di portare in detrazione quest`onere si esaurisce in un unico periodo di imposta;

– nel caso in cui l`acquisto dell`abitazione sia effettuato da piu` soggetti, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovra` essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprieta`.

Fonte: www.ance.it

 

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