Finanziaria 2009: le novità per l’edilizia

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre scorso la legge 22 dicembre 2008, n.203, ovvero la Legge Finanziaria 2009, in vigore dal 1° gennaio 2009.

Per quel che riguarda il settore edilizio, si segnala, tra le misure fiscali contenute, la proroga, fino al 31 dicembre 2011 delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, gia` riconosciute fino al 31 dicembre 2010 (art.1 della legge 244/2007).

In particolare è stata prorogata:
– la detrazione IRPEF del 36%, nel limite di 48.000 euro per unita` immobiliare, per gli interventi di recupero delle abitazioni;
– l`IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni.

A tal proposito, l’Ance ricorda che la Direttiva 2006/18/CE, in base alla quale i Paesi membri sono stati autorizzati ad applicare aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi ad alta intensita` di manodopera (tra cui rientrano anche le manutenzioni delle abitazioni), prevede l`applicazione di tale beneficio fiscale unicamente fino al 31 dicembre 2010.
Secondo l’associazione l’ultima disposizione potrebbe essere modificata se, al sopraggiungere di tale scadenza, l`Unione Europea dovesse decidere di non prorogare ulteriormente l`applicabilita` dell`IVA al 10% sulle manutenzioni delle abitazioni.

E` stata inoltre prorogata per un ulteriore anno, la detrazione IRPEF del 36% per l`acquisto di fabbricati a destinazione residenziale interamente ristrutturati da imprese di costruzione, da calcolare sul 25% del prezzo d`acquisto, nel limite di 48.000 euro per unita` immobiliare.

L’agevolazione fiscale viene riconosciuta se gli interventi vengono eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e se il rogito avviene entro il 30 giugno 2012.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga, la legge 203 conferma l`obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l`intervento edilizio, a pena di decadenza della detrazione del 36%, riconosciuta sia per gli interventi di recupero delle abitazioni, sia per l`acquisto di abitazioni ristrutturate.

L’Ance segnala che dal 1 gennaio 2008 l`indicazione in fattura del costo della manodopera non e` piu` richiesto  come condizione per l`applicazione dell`IVA al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

Queste disposizioni si affiancano a quelle gia` previste dal Decreto Legge 185/2008 conosciuto come Decreto anticrisi che fa parte  della manovra economico-finanziaria per il 2009.

In particolare, il DL 185/2008, in corso di conversione in legge ha previsto una procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, che risulta condizionata all`autorizzazione dell`Agenzia delle Entrate, che l`accordera` previa verifica del rispetto dei limiti dei fondi stanziati per ciascun anno di vigenza della medesima.

"In merito, tenuto conto che le nuove regole riducono drasticamente la possibilita` di ottenere la detrazione sia per gli interventi eseguiti nel 2008, sia per quelli che verranno realizzati nel biennio 2009-2010 – commenta l’Associaizone nazionale costruttori edili -, il Governo, come auspicato dall`ANCE, ha manifestato l`intenzione di mantenere l`applicabilita` della detrazione per il periodo d`imposta 2008, con le modalita` operative previgenti all`entrata in vigore del DL 185/2008. Viceversa, per gli anni 2009 e 2010, la misura della detrazione dovrebbe essere rivista mediante una diversa ripartizione o una riduzione dell`importo".

"Nei prossimi giorni – continua – il Governo presentera` in proposito uno specifico emendamento che delineera` il nuovo assetto normativo delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici:
– la rivalutazione dei beni immobili d`impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007 (con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili), mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, pari al 7% per i beni non ammortizzabili, ed al 10% per i beni ammortizzabili. (In merito, oltre a evidenziare la necessita` che si pervenga a una riduzione dell`aliquota prevista per la rivalutazione, l`ANCE ha richiamato l`attenzione sull`opportunita` di estendere la  rivalutazione anche con riferimento alle aree edificabili);

– la deducibilita` dall`IRPEF/IRES di un ammontare pari al 10% dell`IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell`art.11, del D.Lgs. 446/1997);

– la proroga, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, dell`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, e nel limite di 6.000 euro lordi, con riferimento alle somme per incrementi di produttivita`, corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell`anno 2008, a 35.000 euro lordi;

– l`esigibilita`, per il triennio 2009-2011, dell`IVA al momento del pagamento del corrispettivo (principio di cassa), relativamente a tutte le operazioni imponibili rese a favore di soggetti esercenti attivita` d`impresa, arti o professioni, ad eccezione delle operazioni soggette al meccanismo del “reverse charge“ (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).

L’Ance mette in evidenza il fatto che l`efficacia della misura sia tuttavia, subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sara` poi emanato un Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze con cui verra` fissato il volume d`affari dei contribuenti beneficiari della disposizione:

–  la revisione degli Studi di Settore attualmente in vigore, con riferimento a determinati settori o aree territoriali al fine di tener conto degli effetti della crisi economica dei mercati, mediante Decreto del Ministro dell`Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti […];  

– la detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalita` previste dall`art.1, della legge 449/1997 (istitutiva della detrazione del 36%);

– la riduzione, in misura pari al 3%, degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo d`imposta 2008.

In tal ambito, l’Ance segnala inoltre che l`art.42 del DL 207/2008 (cd. “Decreto milleproroghe“) ha prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l`adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilira` le modalita` e la scadenza per il versamento di quanto non corrisposto per effetto di tale disposizione.

Fonte: www.ance.it
 

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