Lavori a scomputo, i ribassi d’asta spettano al Comune

I ribassi d`asta conseguiti dai soggetti privati che gestiscono le gare per l`affidamento di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione devono essere riversati al comune.

Così ha stabilito la sezione regionale di controllo veneta della Corte dei conti nel parere 148/2009.

L`esecuzione delle opere comporta l`assolvimento, in via alternativa, dell`obbligo di versamento degli oneri, rientranti nel contributo per il permesso di costruire, che costituisce un`entrata di integrale spettanza dell`ente commisurata all`incidenza degli oneri di urbanizzazione.
La loro trasformazione in opere spetta, in via generale, al comune.

L`assunzione dei lavori a scomputo da parte del soggetto privato e` quindi una soluzione derogatoria, in cui pero` il comune e` garantito dall`esecuzione di opere che devono essere rapportate alla misura degli oneri di urbanizzazione effettivamente sopportati dall`ente.

L`entita` del contributo dovrebbe quindi essere aderente ai costi effettivi dell`urbanizzazione.

Sulla base di questi elementi la Corte dei conti del Veneto ritiene che i ribassi d`asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente posto a base d`asta non possano che spettare al comune.

Il ribasso si traduce in una minore entita` del corrispettivo che sara` in concreto corrisposto dal privato per la realizzazione delle opere rispetto a quello teorico ipotizzato prima della gara, al quale e` stato commisurato lo scomputo iniziale.

Se la differenza determinata dal ribasso d`asta non fosse riversata al comune, la misura dello scomputo sarebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione in concreto sostenuti dal privato, determinandosi cosi` un`ingiustificata decurtazione del contributo per permesso di costruire spettante all`amministrazione.

Nel parere della Corte dei Conti si rileva che se si seguisse la procedura normale, sarebbe l`ente locale a sopportare direttamente gli oneri, beneficiando altrettanto direttamente degli eventuali ribassi d`asta.

La regolazione della spettanza dei ribassi d`asta non e` prevista dalla normativa vigente tra i contenuti essenziali delle convenzioni urbanistiche.

Peraltro, l`esonero, la riduzione o lo scomputo costituiscono i casi eccezionali ed esclusivi, determinati dalla legge, in cui sono consentite decurtazioni del contributo per permesso di costruire.

Al di fuori di tale casistica, il contributo e` sempre dovuto e costituisce un`entrata indisponibile, non suscettibile di abdicazione volontaristica da parte del Comune.

La Corte dei conti del Veneto evidenzia quindi che, non trattandosi di materia disponibile ne` quanto alla debenza ne` quanto alla misura, in sede convenzionale non e` consentito apportare deroghe alla disciplina legislativa che, con specifico riguardo alla questione della spettanza dei ribassi d`asta, implica che gli stessi spettino al Comune.

Fonti: Ance e Il Sole 24 Ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico