Libro unico del Lavoro

E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008 sulle “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”.

All’interno dei sette articoli del decreto legge sono trattati la modalità di tenuta, la gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati, il luogo di tenuta e modalità di esibizione, gli elenchi riepilogativi mensili, la sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori, l’obbligo di conservazione, il regime transitorio e le disposizioni finali. 

Il decreto è stato emanato in riferimento a quanto previsto all’articolo 39 del decreto-legge n. 112/2008 (decreto approvato e in attesa di essere pubblicato) che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo. 

In particolare il comma 4 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio.

Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 39 viene precisato che nel libro unico del lavoro, che deve essere compilato per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo, devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Inoltre per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. 

Deve essere contenuta ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali e devono essere indicate le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario.
Infine deve essere inserito un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.  

Infine all’interno del decreto legge appena pubblicato, l’articolo 7, contenente le norme relative al regime transitorio, precisa che fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati mentre il libro matricola e il registro d’impresa s’intendono immediatamente abrogati.

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