Piano Casa, certificato antisismico obbligatorio

La Conferenza Unificata Stato-Citta`-Regioni tenta l`accordo finale sul decreto legge di semplificazione edilizia che contiene un ulteriore irrigidimento in chiave antisismica dopo l`arrivo del Dl, infatti, non sara` piu` possibile vendere immobili senza il certificato di collaudo statico, ovvero la dimostrazione della sicurezza dell`edificio.

E` la novita` dell`ultima ora del testo che oggi sara` vagliato dalla Conferenza unificata e, se si trovera` l`intesa, sara` varato domani (salvo imprevisti delle ultime ore) dal Consiglio dei ministri.

L`incontro tecnico della scorsa settimana Governo-Regioni ha lasciato aperte molte questioni sulle norme da semplificare. A cominciare proprio dalle regole antisismiche: l`esecutivo vorrebbe, per ogni intervento, una dichiarazione del progettista (supportato da prove documentali) sul rispetto delle norme tecniche, ma le Regioni la giudicano un doppione rispetto alle autorizzazioni del Genio civile.

La stretta antisismica incidera` anche sul piano casa: la bozza del decreto ricorda che, per avere qualsiasi premio di cubatura, e` necessario provare «documentalmente il rispetto delle norme antisismiche».

Nelle zone a rischio qualsiasi ampliamento comportera` la messa in sicurezza di tutto l`edificio. Il decreto amplia l`area dell`edilizia libera, quella possibile senza denuncia di inizio attivita`: vi rientreranno la manutenzione straordinaria, le opere provvisorie e i pannelli solari. Incerta la sorte del cambio di destinazione d`uso.

Sara` introdotto un anticipo di riforma urbanistica, con la perequazione, anche parziale, al posto degli espropri. L`attuale regime per gli interventi in aree vincolate sara` prorogato per tutto il 2010.

L`effetto terremoto genera conseguenze anche sui contratti che hanno a oggetto beni immobili: nell`ambito delle nuove norme che dovrebbero costituire il “piano casa“, potrebbe anche rientrare la previsione secondo cui questi contratti sarebbero «nulli» se non contenessero «gli estremi del certificato di collaudo statico».

La sanzione della nullita` significa, oltre che una notevole responsabilita` dei professionisti coinvolti, l`inefficacia del contratto: vale a dire che esso e` da considerare come se non fosse mai stato stipulato e che l`edificio e` da ritenere come mai uscito dalla sfera giuridica del cedente (e mai entrato in quella dell`acquirente).

La bozza che reca il testo della norma ipotizzata si riferisce agli «atti tra vivi», indipendentemente che siano stipulati «in forma pubblica» o privata.

Si deve inoltre trattare di contratti che abbiano «per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi a edificio a loro parti»: rientrerebbero nel campo di applicazione della norma sia gli atti traslativi del diritto di proprieta` (compravendita, permuta e donazione) sia gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (concessione dell`usufrutto o trasferimento della nuda proprieta`).

Anche le divisioni di proprieta` comuni – in quanto atti che comportano lo scioglimento della comunione – non resterebbero estranee a questa normativa, e cio` anche se la norma in questione addossa al soggetto “alienante“ (concetto che non e` in linea con la divisione) l`obbligo di effettuare la dichiarazione inerente agli estremi del certificato di collaudo statico.

Resta da capire se la norma si applica in caso di nuove costruzioni e ricostruzioni posteriori a demolizione, od ogni qual volta, dall`esecuzione di un dato intervento edilizio (ad esempio, una ristrutturazione), discenda l`obbligo di dotarsi del certificato di agibilita`, che presuppone il collaudo statico.

Fonti: www.ance.it e Il Sole 24 Ore 
 

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