Abolita l’Ici sulla prima casa

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 26 luglio 2008 la legge 24 luglio 2008 n.126, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 maggio 2008, n.93, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d`acquisto delle famiglie“.

La legge 126/2008, in vigore dal 27 luglio 2008, conferma le disposizioni fiscali di interesse per il settore gia` contenute nel D.L. 93/2008 e in particolare relative all’eliminazione dell`ICI sull`abitazione principale (art.1, del D.L. 93/2008).

L`art.1 del D.L. 93/2008, convertito dalla legge 126/2008, esclude l`applicazione dell`ICI sull`abitazione principale e sulle relative pertinenze (box, cantina, soffitta), ad esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico).

In tal ambito, le modifiche apportate all`art.1 del citato D.L.93/2008, nel corso dell`iter di conversione in legge, riguardano, tra l`altro:

– l`estensione dell`agevolazione fiscale alle unita` immobiliari che vengono assimilate all`abitazione principale in virtu` di una delibera comunale, mentre la precedente formulazione della norma consentiva tale assimilazione unicamente a seguito dell`adozione di un “regolamento“ comunale;

– il divieto di applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell`ICI, relativa all`anno 2008 (il cui termine e` scaduto il 16 giugno scorso), con esclusivo riferimento alle ipotesi di erronea applicazione delle disposizioni concernenti l`esclusione dall`ICI per l`abitazione principale (art.1, comma 2, del D.L. 93/2008), a condizione che il contribuente effettui il versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 126/2008.

E` stata, poi, confermata l`abrogazione delle previgenti norme, relative alle detrazioni ICI per le abitazioni principali non di lusso, tra cui i commi 2-bis e 2-ter dell`art. 8 del D.Lgs. 504/1992 (introdotti dall`art.1, comma 5, della legge 244/2007), riguardanti la detrazione dell`1,33 del valore catastale dell`immobile, fino ad un importo massimo di 200 euro (art.1, comma 3, del D.L. 93/2008).

Infine, viene confermato che, fino alla definizione del nuovo patto di stabilita` interno, in funzione dell`attuazione del federalismo fiscale, le regioni e gli enti locali non possano deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (ad esempio, addizionali regionali e comunali IRPEF, IRAP ed ICI – art.1, comma 7, del D.L. 93/2008).

Fonte: www.ance.it

 

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