Agevolazioni Prima Casa

Con la risoluzione 370/E del 3 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta di registro nel caso in cui l’agevolazione prima casa non sia stata invocata nell’atto di trasferimento. 

Nel documento viene ripreso quanto è stabilito dalla nota II-bis all’art. 1 della tariffa parte prima del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e si ammette il riconoscimento dell’agevolazione prima casa al possesso di alcuni requisiti che deve essere attestato dall’acquirente con il rilascio di apposita dichiarazione nell’atto di trasferimento dell’immobile.

L’Agenzia ha poi sottolineato che nel caso in cui questa dichiarazione non venga resa nell’atto di trasferimento dell’immobile, la stessa può essere efficace allo stesso modo qualora sia resa in un atto che, integrando l’originario atto di compravendita, lo perfezioni.

Il termine ultimo, però, entro il quale il destinatario dell’agevolazione può far valere il suo diritto, è costituito dalla registrazione dell’atto davanti all’Amministrazione fiscale. così  come previsto dalla Suprema corte (Corte di Cassazione n. 21379 del 2006).

La dichiarazione quindi può essere resa nelle more della registrazione del decreto di trasferimento e in mancanza di adempimento entro il termine ultimo, non è possibile ottenere il rimborso dell’imposta.

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