Ambiente: il dl 208/2009 è legge

Via libera dalla Camera dei deputati al disegno di legge già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

Tra le novità da segnalare l’introduzione di norme transitorie relative alle autorità di bacino al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 63, comma 2, dello codice ambientale.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati introdotti commi aggiuntivi che concernono l’adozione dei piani di gestione e che mirano in particolare ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità, oltre alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.

Disco verde poi alla risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale.

In tale contesto viene valorizzato il ruolo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e disciplinata l’utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.

L’articolo 4, modificato al Senato, punta a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa.

Alla Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC vengono estese le norme relative alla semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi per spese di funzionamento.

Di notevole rilievo le disposizioni con le proroghe in materia di rifiuti:
– la prima riguarda la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU (abbreviati però i termini per la partenza della Tia, la tariffa rifiuti, mediante la facoltà concessa ai comuni di introdurla già a partire dal 30 giugno 2009 in caso di inerzia del ministero dell’ambiente sulla determinazione di componenti e costi della nuova tariffa),
– la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti,
– la terza i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

Prorogato al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kj/kg (il cd. Fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003.

E ancora, si consente, per un periodo di 12 mesi, l’esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

Modificate le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, e destinati 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell’ambiente.

Sempre in tema di finanziamenti, si dispone una prima erogazione di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008.

Vengono introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell’attività da parte dei Commissari all’emergenza e disposizioni per i volontari dell’Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L’articolo 8-bis, infine, modifica il comma 167 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

Fonte: Giuseppe Maifredi, Gazzetta enti locali 27/2/2009

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico