Appalti pubblici: i requisiti per la progettazione

Se la gara d’appalto ha per oggetto anche la progettazione, il partecipante deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta.

Così hanno stabilito i giudici del Tribunale Amministrativo romano con la sentenza 10565 dello scorso 21 novembre, facendo riferimento all’art. 53, comma 3 del codice degli appalti (dlgs 163/2006), in risposta al ricorso presentato contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto che prevedeva il consolidamento e la ristrutturazione dell’ex ospedale "S. Agostino" di Ostia e la realizzazione di nuovo presidio. 

Il ricorrente lamentava l’illegittimità dell’ammissione della aggiudicataria dell’appalto concorso, per violazione del contenuto letterale del bando.
Quest’ultimo, infatti, prevedeva il possesso alternativamente o dell’attestazione rilasciata dalla SOA in corso di validità per provare la qualificazione per le prestazioni di progettazione e costruzione della categoria OG1, in classifica IV, oppure la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese con i soggetti previsti dal articolo 90 d.lgs. n. 163/2006.

I giudici del TAR hanno chiarito che non può essere condiviso l’assunto circa la sussistenza di un divieto di ricorrere all’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la progettazione. Hanno quindi stabilito che non è illegittimo che la stazione appaltante abbia consentito il ricorso ad una facoltà giuridica peraltro espressamente riconosciuta dalla legge.

Nonostante ciò, hanno però riconosciuto l’illegittimità dell’intera procedura. Infatti, il ricorrente lamentava la legittimità della procedura di valutazione effettuata da una commissione nominata violando l’articolo 84 del decreto legislativo 163/2007.

La stazione appaltante, senza verificare l’assenza in organico di risorse interne dotate di opportuna professionalità, aveva, infatti, nominato un professionista esterno senza seguire la procedura di scelta nell’ambito di elenchi di candidati forniti dagli ordini professionali e senza aver effettuato alcuna motivazione sull’esperienza dei commissari, né nello specifico settore dei lavori.

Il TAR ha ammesso che l’irregolare nomina e composizione della Commissione giudicatrice è idonea a viziare l’esito del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale.

In conclusione la stazione appaltante non può godere di una discrezionalità assoluta sulla nomina dei soggetti che può designare come componenti della commissione valutatrice, perché la norma delimita in maniera assoluta le categorie nell’ambito delle quali può essere esercitata la sua discrezionalità di scelta.

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