DDL recante norme per l’attuazione del Protocollo del 23/07/07

Il 17 ottobre il Governo ha raggiunto l’intesa con le parti sociali in merito agli ultimi due nodi da sciogliere del Protocollo sul Welfare e relativi a esclusione dei lavoratori stagionali dalla riformata disciplina sui contratti a termine, che entra in vigore gradualmente, impegno, sul versante previdenziale, a garantire ai giovani un assegno pensionistico pari ad almeno il 60% della retribuzione. Ciò ha comportato la parziale riscrittura di due capitoli contenuti nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre.

Il d.d.l. così modificato è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 17 ottobre.

Per quanto concerne il contratto a termine, viene confermato il limite complessivo di durata pari a 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, dopodichè lo stesso si considera a tempo indeterminato. E’ possibile stipulare un ulteriore contratto a termine per una sola volta; le imprese hanno 20 giorni di tempo per negoziare tale ulteriore stipulazione, presso la direzione provinciale del lavoro, con l`assistenza di un rappresentante (scelto dal lavoratore) di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come accennato, tale disciplina non si applica alle attività a carattere stagionale.

Per garantire un’entrata in vigore graduale del nuovo regime, è previsto un periodo transitorio di 15 mesi per i contratti a termine in corso. E’ anche previsto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi per coloro che hanno svolto un’ attività lavorativa a termine per oltre 6 mesi. Questo diritto di precedenza si applica anche agli stagionali.

Per quanto riguarda al capitolo previdenziale, per i giovani che andranno in pensione il Governo si impegna a proporre politiche attive che possono favorire il raggiungimento di un "tasso di sostituzione" non inferiore al 60%. Questo atto di indirizzo, che era scomparso nella precedente versione del disegno di legge, era indicato (ma solo tra parentesi) nel Protocollo del 23 luglio. Il nuovo testo ripristina inoltre le 4 finestre previste dalla riforma Dini per le pensioni anticipate con 40 anni di anzianità (che sarebbero diventate 2 del 2008, in base alla riforma Maroni), e come misura compensativa introduce 4 finestre anche per la pensione di vecchiaia.
Questa misura, già prevista nel più volte citato Protocollo, ma sotto forma di delega, essendo ora una norma di immediata operatività dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2008, se il disegno di legge in esame verrà approvato entro il prossimo 31 dicembre.

Ma veniamo ora agli INTERVENTI PER IL SETTORE DELL’EDILIZIA: il Disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre contiene, al comma 2 dell’art. 14, un’ulteriore norma non prevista dal Protocollo sul Welfare volta a contenere l’utilizzo, per gli operai del settore delle costruzioni, dei contratti a tempo parziale: "in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all`Istituto nazionale di previdenza sociale l`orario di lavoro stabilito".

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