Durc non bloccato dal ricorso amministrativo

Il ricorso senza risposta non blocca il rilascio del Durc in quanto fino al rigetto espresso della pretesa del contribuente l’azienda deve essere considerata regolare.

La mancanza di una decisione tempestiva sul ricorso amministrativo presentato contro le pretese contributive dell’Inps, in sede ispettiva o su accertamenti d’ufficio, non blocca più il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Questo il chiarimento fornito dal ministero del Lavoro sulla corretta applicazione della risposta a interpello 64 del 31 luglio 2009 in merito al rilascio del Durc in presenza di contenzioso amministrativo dopo l’inutile decorso del termine assegnato dalla legge per la decisone del ricorso, con conseguente formazione del silenzio.

Il richiamo all’articolo 6 del Dpr 1199/1971, secondo cui il silenzio maturato alla scadenza del termine per decidere il ricorso amministrativo ha valenza implicita di rigetto, era stato inteso come vincolo limitativo al rilascio del Durc, per l’impossibilità dell’Istituto previdenziale a certificare la regolarità contributiva dell’impresa ricorrente, pure a fronte della permanenza in istruttoria del ricorso ancora da decidere.

Con nota del 18/6/10 il Ministero precisa quindi che la previsione normativa dell’art. 8 comma 2 lettera a) del Dm 24/10/07 va considerata pienamente operativa fino alla decisione espressa del ricorso amministrativo previdenziale, in pendenza del quale la regolarità dovrebbe essere sempre dichiarata e il Durc, dunque rilasciato.

Fonte: Aniem

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