Edilizia: agevolazioni "prima casa"

Per l`agevolazione nell`acquisto della prima casa, quel che importa e` la residenza della famiglia. E’ quindi sufficiente che uno solo dei coniugi abbia la residenza nel Comune dove e` ubicato l`immobile oggetto di acquisto, a patto che essa coincida con la “residenza familiare“. Lo ha sancito la Cassazione nell`ordinanza 2109/2009 del 3 dicembre 2008, depositata il 28 gennaio 2009.

Nel caso esaminato dalla Corte si trattava di un acquisto effettuato da coniugi in regime di comunione legale dei beni; uno di essi non aveva la residenza nel Comune dell`immobile; in questo Comune, nel quale aveva invece la propria residenza l`altro coniuge, e` stata ritenuta sussistere anche la “residenza della famiglia“ (evidentemente, gli altri membri della famiglia erano elencati nello stato di famiglia del coniuge residente in quel Comune).

La Cassazione considera innanzitutto la famiglia un «soggetto autonomo rispetto ai coniugi», quindi, sotto il profilo dei presupposti per l`agevolazione per l`acquisto della prima casa, «il requisito della residenza va riferito alla famiglia».

La coabitazione tra i coniugi «e` elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari» (non e` quindi rilevante che uno dei coniugi abbia altrove la propria residenza anagrafica).

Per la Cassazione, l`esito non cambia se l`acquisto in comunione dei beni avviene con la partecipazione di entrambi i coniugi o di uno solo di essi: infatti, al regime di comunione legale sono indifferentemente assoggettati tutti gli acquisti che i coniugi, insieme o in via separata, compiono durante il matrimonio.

La Cassazione, invece, non si occupa del caso speculare, e cioe` dell`acquisto compiuto congiuntamente da due coniugi in separazione dei beni: ma, se l`elemento rilevante e` la residenza della famiglia, dovrebbe conseguirne che anche in questo caso si possono applicare i benefici prima casa anche se uno dei coniugi non ha residenza nel Comune in cui e` sita l`abitazione da agevolare.

Ottenere pero` consenso su questo punto dagli uffici dove si registrano le compravendite appare un risultato difficile da ottenere.

Fonti: www.ance.it e Il Sole 24 Ore

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