Edilizia: agevolazioni sul risparmio energetico

Cinquantacinquemila interventi registrati in meno di sei mesi di attivita`. Questi i dati di un primo, parziale, bilancio della gestione informatizzata delle pratiche per la detrazione Irpef del 55% attivata dall`Enea, nel maggio scorso, e che non tiene conto della percentuale di domande che possono essere inviate solo per posta ordinaria.

Le agevolazioni
La detrazione fiscale del 55 per cento spetta per le spese sostenute per il conseguimento di risparmio energetico, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell`intervento eseguito.

Si tratta delle spese sostenute per:
– riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l`illuminazione);
– miglioramento termico dell`edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
– installazione di pannelli solari;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione non e` cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).

Il beneficio fiscale e` invece compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.

Gli interventi devono essere eseguiti su unita` immobiliari e su edifici (o su parti di essi) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell`immobile.

L`agevolazione e` ammessa entro il limite che trova capienza nell`imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, di conseguenza la somma eventualmente eccedente non puo` essere chiesta a rimborso.

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, se sono una prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. 

Fonti: www.ance.it e Il Sole 24 Ore

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