Edilizia: il meccanismo del "reverse charge"

Nei rapporti tra Societa` consortile e proprie consorziate, il meccanismo del “reverse charge“ non trova applicazione, per cui le imprese consorziate devono fatturare, con le modalita` ordinarie, le prestazioni rese a favore della Societa` consortile.
Quest`ultima deve applicare l`IVA, in sede di ribaltamento dei costi a carico delle proprie consorziate.

Lo chiarisce l`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione ministeriale n.380/E del 10 ottobre 2008, nella quale viene affrontato il caso di lavori di manutenzione straordinaria e restauro di un fabbricato, affidati in appalto ad un`ATI (Associazione Temporanea di Imprese), la quale costituisce una Societa` consortile a responsabilita` limitata (SCARL) a cui affida, a sua volta, l`esecuzione unitaria dell`intervento.

Per la realizzazione materiale dei lavori, la SCARL si avvale delle prestazioni rese dalle stesse Societa` consorziate e da Societa` terze.

Rapporti tra SCARL e Societa` consorziate
Per l`applicazione del “reverse charge“ nei rapporti fra SCARL e Societa` consorziate che la costituiscono (nel caso di specie, 3 delle 4 imprese associate all`ATI), sono distinte due fasi:

1) fatturazione delle prestazioni rese, nell`ambito del settore edile, dalle Societa` consorziate nei confronti della SCARL: in questo caso,  l`Amministrazione sembra affermare che non opera il meccanismo dell`inversione contabile di cui all`art.17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972, in virtu` dell`esistenza del rapporto consortile, “che omogeneizza le prestazione delle consorziate e della societa` consortile“, facendo si` che le Societa` consorziate non rivestano la qualifica di subappaltatori della SCARL.

Pertanto, le Societa`, che partecipano alla SCARL e ,che a favore della stessa, eseguono prestazioni riferibili all`esecuzione complessiva dell`opera, devono fatturare i lavori applicando l`aliquota IVA propria dei beni e servizi relativi alla realizzazione dell`appalto principale.

L`Amministrazione finanziaria non chiarisce l`aliquota applicabile nel caso di specie, ferma restando la possibilita` di assoggettare all`aliquota IVA ridotta del 10% i lavori di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed urbanistica (art. 3, comma 1, lett.c, d ed f, del D.P.R. 380/2001), e l`acquisto dei beni finiti impiegati nella realizzazione di tali interventi (ai sensi, rispettivamente, del n.127-quaterdecies e del n.127-terdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).

Per quanto riguarda, invece, i lavori di manutenzione straordinaria, si ritiene confermata l`applicabilita` dell`IVA ridotta al 10%, qualora siano funzionali e conseguenti alla realizzazione dell`intervento di recupero piu` incisivo.

2)`ribaltamento“ dei costi operato dalla SCARL nei confronti delle Societa` consorziate. Anche in tal caso non opera il meccanismo dell`inversione contabile, e, come gia` chiarito nella Circolare ministeriale n.37/E/2006 , “i rapporti posti in essere all`interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini“ e, come tali, non scontano l`applicazione del “reverse charge“.

Pertanto, in fase di “ribaltamento“ dei costi sostenuti, la SCARL deve emettere fattura nei confronti delle proprie consorziate (ripartendo gli oneri proporzionalmente alla quota di capitale sociale della SCARL posseduta da ciascuna di esse), con applicazione della stessa aliquota IVA prevista in relazione all`appalto principale.

Rapporti tra SCARL e Societa` terze
Diversamente da quanto affermato per le Societa` consorziate, l`Amministrazione finanziaria precisa che i terzi che eseguono, nei confronti della SCARL, prestazioni riferibili all`esecuzione complessiva dell`opera, assumono il ruolo di subappaltatori della medesima Societa` consortile.

Pertanto, quando questi svolgano prestazioni riconducibili al settore edile, devono fatturare i servizi resi con il meccanismo dell`inversione contabile.

Di conseguenza:
–  detti terzi devono emettere fattura, nei confronti della SCARL, senza applicazione dell`IVA (indicando la norma che li esenta dall`applicazione dell`imposta, ossia l`art.17, comma 6, lett.a, del D.P.R. 633/1972);
– la SCARL deve integrare le fatture ricevute con indicazione dell`aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione delle stesse, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (di cui all`art.23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all`art.25 del citato D.P.R 633/1972).

In merito all`aliquota IVA che la SCARL deve indicare nelle fatture ricevute, si evidenzia che, gia` nella Circolare n.19/E/2001, l`Amministrazione finanziaria ha precisato che al subappalto deve applicarsi la stessa aliquota prevista per l`appalto principale.

Pertanto, nel caso in cui il subappalto abbia ad oggetto prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed urbanistica (art. 3, comma 1, lett.c, d ed f, del D.P.R. 380/2001), si applica l`aliquota IVA ridotta al 10%, ai sensi del n.127-quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

In meirto ai rapporti con il committente, si evidenzia che sono le singole imprese che devono emettere fattura nei confronti dell`appaltante, per gli importi di propria spettanza (mentre la societa` consortile non deve fatturare al committente), seguendo le ordinarie modalita` di applicazione dell`IVA, tenuto conto che il rapporto che intercorre tra singole imprese e committente si qualifica come appalto.

Fonte: www.ance.it

 

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