Fisco e immobili: detrazione Irpef

La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per lavori nelle parti comuni di un condominio e` ammessa anche se nel bonifico non sono stati indicati il codice fiscale del condominio e la partita Iva dell`impresa esecutrice, a patto che l`incompletezza dei dati sia colmata dalla coincidenza tra il soggetto che ha ordinato il bonifico e il destinatario della fattura, nonche` tra l`impresa a favore della quale e` stato emesso il bonifico e quella che ha emesso la fattura.
E`quanto sottolinea l`agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 300 del 15 luglio 2008. Invece, non e` possibile ottenere l`agevolazione del 55% sul risparmio energetico se i relativi interventi sono stati effettuati da una societa` costruttrice con riferimento a un immobile merce. A precisarlo e` la stessa Agenzia, con un`altra risoluzione di ieri, la n. 303, arrivata nel giorno in cui sul proprio sito internet «Il Sole 24 Ore» ha dedicato agli immobili un nuovo videoforum.

Il 36%
Nel primo caso trattato dalle Entrate si trattava dei lavori di rifacimento di una facciata condominiale il cui pagamento era stato sospeso dal condominio a causa dei vizi riscontrati nell`esecuzione dei lavori. Il condominio venne quindi chiamato in giudizio dall`impresa, la quale ottenne dal giudice una sentenza di condanna al pagamento di una somma a compenso dei lavori effettuati. Il condominio effettuo` il pagamento con un bonifico privo delle indicazioni suddette, a fronte di una fattura dell`impresa nel cui oggetto non vennero menzionati i lavori effettuati dall`impresa stessa, ma il solo riferimento alla sentenza d condanna.

Secondo il Dm 41/1998 per poter fruire della detrazione del 36%, prevista all`articolo 1 della legge 449/1997, occorre compiere una serie di attivita`, tra le quali: conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero e provvedere al pagamento mediante bonifico. Da questo devono risultare causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e` effettuato.

L`Agenzia riconosce che, dall`analisi della vicenda, si reputa egualmente raggiunto lo scopo che il legislatore si e` prefisso nell`ordinare gli adempimenti (cioe` identificare esattamente il soggetto che ordina i lavori e che effettua le spese, da un lato, e il soggetto che esegue i lavori e che riceve il pagamento) e ammette la detrazione. Dall`analisi dei documenti prodotti, infatti, si rileva la coincidenza tra ordinante il bonifico e destinatario della fattura, nonche` tra ditta a favore della quale e` stato emesso il bonifico e che ha emesso fattura.

Il 55%
Nel secondo caso, invece, l`Agenzia ha precisato che la possibilita` di detrarre dall`Irpef il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 1, comma 344 della legge 296/2006, prorogata al 31 dicembre 2010 dall`articolo 1, comma 20 della legge 244/2007) non e` utilizzabile se gli interventi sono stati effettuati da una societa` costruttrice con riferimento a un immobile merce (un fabbricato abitativo oggetto di ristrutturazione da parte dell`impresa stessa). Secondo l`Agenzia, la legge ha inteso riferire il beneficio agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche a chi ne fa commercio.
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Con la risoluzione 303/E dello scorso 15 luglio  l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Una società di costruzione e ristrutturazione edilizia, attraverso un interpello, ha fatto presente di aver acquistato un’unità immobiliare di categoria A4 (abitazione di tipo popolare) quale bene merce che intende ristrutturare, eseguendo anche interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 1, comma 344, della legge 296 del 2006. Il contribuente ha chiesto se sul bene in questione potesse usufruire della detrazione del 55 per cento.

Per la società istante, gli immobili oggetto del quesito rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali. Per tale motivo le spese relative alla esecuzione degli interventi su detti immobili non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.

Fonti: www.ance.it e Sole 24 ore

 

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