Ici, la pertinenza esclude l`edificabilità

Lo ha chiarito la Ctr Piemonte (sentenza 31/08), riconoscendo la natura pertinenziale a un parco legato all`abitazione principale.

I giudici torinesi hanno cosi` dato ulteriormente ragione al contribuente che in primo grado aveva ottenuto uno sconto sull`area che pero` continuava a essere considerata edificabile.

La Ctr ha ritenuto, invece, sufficienti le spiegazioni fornite dal contribuente per poter considerare la zona in questione pertinenziale, cosi` come previsto dall`articolo 817 del Codice civile.

L`effetto attrattivo che «discende dal vincolo di asservimento della zona rende ininfluente l`altra destinazione in quanto quest`ultima attiene a fini estranei al rapporto con la cosa principale considerata dalla norma tributaria».

Fonti: www.ance.it e Il Sole 24 Ore

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