Illegittima una parte della LR del Piemonte n. 3/2007

Con sentenza n. 180 del 30 maggio 2008 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una parte della legge regionale n. 3 del 2007 del Piemonte: su ricorso del Governo, la Corte concorda che tale legge ha alterato l’ordine gerarchico tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica dettata dalla normativa statale, sostituendo il piano d’area al piano paesaggistico.

Il ricorso è stato presentato dal Governo, che premette che la legge piemontese ha istituito il Parco fluviale Gesso e Stura, individuando e dettando norme specifiche per le riserve naturali orientate, le aree attrezzate e le zone di salvaguardia. Il Parco fluviale è regolato dagli strumenti di pianificazione specifica e dal piano d’area, che secondo la norma censurata (art. 12, comma 2) «è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)».

Il piano d’area per i Parchi Naturali (si veda l’art. 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394) rappresenta il «Piano per il Parco» che vale anche come piano paesistico e piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

Il Governo contesta: l’art. 12, comma 2, della LR 3/2007, nell’assegnare al piano d’area la valenza anche di piano per la salvaguardia del paesaggio del territorio del Parco, non rispetta la prevalenza della pianificazione paesaggistica rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica degli enti territoriali, e agli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Ne deriverebbe la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e della legislazione di principio dettata dal Dlgs 42/2004.

Secondo la Regione Piemonte «il Piano del Parco nella disciplina regionale vigente non è una regolamentazione meramente settoriale espressa dall’ente di gestione dell’area protetta», ma rappresenta lo «strumento di pianificazione regionale territoriale e paesaggistica, vincolante anche la strumentazione urbanistica locale»; tale Piano tutela il territorio del Parco naturale «nella sua specificità di bene ambientale», provvedendo anche ad una integrazione «nel sistema di protezione e valorizzazione dei beni ambientali paesaggistici sul territorio regionale».

La Consulta condivide le argomentazioni del Governo: il Piano di area, così come disciplinato dalla normativa regionale del Piemonte, sostituisce il Piano per il Parco, definito dalla Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale". Ma la competenza sull’individuazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, sono affidate al Ministero per i beni e le attività culturali (art. 145 del Dlgs 42/2004); i piani paesaggistici prevedono inoltre misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

La Corte afferma infine che l’art. 12, comma 2, della LR 3/2007, nel sostituire il piano d’area al piano paesaggistico, altera l’ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica. Quindi, la disposizione censurata vìola l’art. 145, comma 3, del Dlgs 42/2004, ed è  per questo illegittima dal punto di vista costituzionale.

 

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