Immobili d’impresa, modificati i coefficienti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e` stato pubblicato il Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 23 marzo 2009, con il quale, in attuazione dell`art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell`Imposta Comunale sugli Immobili dovuta nel 2009.

In una nota l’Associazione nazionale dei costruttori edili ha sottolineato che per gli immobili classificabili nel Gruppo D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, la base imponibile ICI e` determinata, secondo le disposizioni dell`art.5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 (che rinvia all`art.7 del D.L. 333/1992, convertito con modificazioni dalla L. 359/1992), applicando i coefficienti di cui sopra all`ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell`anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti.

 I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all`anno di sostenimento.

A tal fine l’Ance ricorda, inoltre, che nei costi devono essere compresi, oltre a quello di acquisto o di costruzione del fabbricato strumentale, anche le rivalutazioni sia economiche che di legge, nonche` le spese incrementative del valore dello stesso.

Riguardo queste ultime, pero`, sottolinea che, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze 120/E del 27 maggio 1999, non devono considerarsi, ai fini del calcolo, quelle sostenute e contabilizzate nello stesso anno di imposizione.

 Fonte: www.ance.it

 

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