Immobili, per le imposte dirette non basta il valore di registro

Con la sentenza n. 123/02/09 la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Pisa ha stabilito che il valore definito ai fini dell`imposta di registro non puo` essere ribaltato automaticamente e costituire l`unico elemento a sostegno dell`accertamento ai fini delle imposte dirette.

A seguito di una compravendita di un terreno l`agenzia delle Entrate rettificava il valore dichiarato ai fini dell`imposta di registro e, l`acquirente, chiudeva la partita con la procedura dell`accertamento con adesione accordandosi per un valore superiore a quello dichiarato in atto.

L`agenzia delle Entrate notificava al venditore un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette assumendo quale corrispettivo il valore definito dall`acquirente, ai fini dell`imposta di registro.

Il contribuente impugnava ritualmente l`atto notificato sostenendo che il valore da assumere ai fini della valutazione per l`imposta di registro e` cosa diversa dal corrispettivo da prendere a base per la determinazione della tassazione ai fini delle imposte dirette.

E sottolineava che quindi l`accertamento, emesso esclusivamente sul valore definito per l`imposta di registro (da un terzo) era illegittimo. L`agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ribadiva la legittimita` del proprio operato.

La Commissione tributaria rileva che il presupposto dell`imposizione delle plusvalenze ai fini delle imposte dirette e` la differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto mentre l`imposta di registro colpisce, mediante la nozione di valore, la manifestazione di ricchezza in sè costituita dal trasferimento di un bene.

Ne consegue che una utilizzazione automatica del valore ai fini delle imposte dirette porterebbe a una totale omogeneizzazione dei presupposti ma cio` e` riservato esclusivamente al legislatore.

La Commissione, pur rilevando che la Corte di cassazione consente all`agenzia delle Entrate la possibilita` di provare il prezzo facendo riferimento al valore definito ai fini dell`imposta di registro, sottolinea che la legittimita` dell`accertamento non puo` essere lasciata a una “probatio diabolica“ da parte del contribuente di aver percepito un corrispettivo inferiore a quello attribuito.

Spetta all`ufficio valorizzare l`indizio con altri elementi (forte scostamento tra il valore in atto e quello definito) e/o attraverso una indagine sui conti correnti dell`interessato.

La Commissione, visti gli orientamenti giurisprudenziali di difficile lettura, ha ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese.
 
 Fonti: Ance e il Sole 24 Ore

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