Incostituzionali i commi 1 e 2 del 5-bis (359/92) e del 37 (327/01)

Per violazione degli articoli 111, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione, l’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge n. 359 del 1992, e l’articolo 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, che trattano di indennità di esproprio delle aree edificabili, sono state dichiarati incostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre.

Gli articoli interessati della 359/92 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) sono oggetto di censura nella parte in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevedono il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge stessa.

La censura è estesa all’art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto si tratta della disposizione, oggi vigente, che ha perpetuato il criterio di calcolo censurato.

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