Infrastrutture, regolamento per la costituzione della Zone logistiche semplificate (ZLS)

Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate, ovvero quelle che includono almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Questo l’obiettivo delle cosiddette Zone logistiche semplificate (ZLS), la cui costituzione è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL DECRETO DEL 4 MARZO 2024 N.40.

Il decreto, recante il “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2024, n.77.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL COMUNICATO INTEGRALE SUL SITO DELL’ANCI.

Cosa prevede il Decreto

In base alla misura, la ZLS (prevista anche interregionale, con le specifiche indicate), può essere istituita nel numero massimo di una per ciascuna Regione ed è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, ma non può comprendere zone residenziali.

Istituzione delle Zone logistiche semplificate e durata

Per richiedere l’istituzione della ZLS, il Presidente della regione, o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, trasmettono la proposta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta è corredata dal Piano di sviluppo strategico. Verrà svolta un’istruttoria curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Zona logistica semplificata è poi istituita per una durata parametrata agli investimenti di cui al Piano di sviluppo strategico ma comunque non inferiore a sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Misure di semplificazione

Per le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella ZLS sono previste delle semplificazioni. 

I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L’autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico