La Camera approva la conversione del DL 112/2008

Approvato alla camera, il disegno di legge di conversione del DL n. 112 del 25 giugno 2008 (recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e che introduce importanti novità nel settore dell’edilizia) ora passa all’esame del Senato.
 
LE NOVITA’

Piano Casa
Il Piano casa è stato riformulato dal maxiemendamento del Governo.
L’accesso alla casa sarà consentito agli immigrati regolari a basso reddito solo se residenti da almeno dieci anni in Italia o da almeno cinque anni nella stessa regione. 
Per la realizzazione del Piano potranno essere utilizzati immobili non utilizzati.
 
Compravendita o locazione senza dichiarazione di conformità degli impianti
Se il provvedimento passerà al Senato, sarà cancellato l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti, previsto dall’articolo 13 del DM 37/2008 relativo all’installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Entro il 31 marzo 2009 è previsto:
– che siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, con semplificazione degli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese;
– che sia definito un sistema di verifiche degli impianti;
– che sia rivista la disciplina sanzionatoria.

Compravendita senza certificazione energetica
Non è più obbligatorio allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, ma non viene meno l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
Nel caso delle locazioni, inoltre, non è più obbligatorio consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica.
Questi obblighi erano previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005, che l’emendamento del Governo intende abrogare, insieme ai commi 8 e 9 dell’articolo 15 dello stesso Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. 
 
Tracciabilità dei compensi dei professionisti
L’abrogazione dei commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, cancella la norma che vieta ai professionisti di riscuotere il pagamento dei compensi in contanti e imponeva loro di tenere un conto corrente dedicato all’attività professionale. La norma del 2006 prevedeva l’obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti per gestire i compensi dell’attività e di utilizzare, sopra determinati importi, esclusivamente assegni, bonifici o sistemi di pagamento elettronico. Dal 1° luglio 2008 la soglia oltre la quale sarebbe stato vietato l’uso dei contanti sarebbe scesa a 100 euro.
Inoltre:
– è stata elevata a 12.500 euro (dai precedenti 5mila euro) la soglia massima per l’utilizzo del contante e degli assegni trasferibili;
– è stata soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l’indicazione del codice fiscale del girante.

Resta invece l’imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera.
 

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