Lavori pubblici: contratti di quartiere

Con la sentenza n. 4104 del 1 settembre il Consiglio di Stato ha stabilito che sono ammissibili i progetti presentati nell’ambito del programma di intervento previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21, contratti di quartiere, che mirano a qualificare un’area scarsamente abitata con un complesso organizzato di interventi, destinati a incidere sulla viabilità, sulla dotazione di parcheggi, su scuole, parchi, e la realizzazione di nuove abitazioni e di strutture di carattere commerciale.

I giudici di Palazzo Spada hanno così ribaltato una sentenza del TAR di Salerno che aveva respinto un ricorso di una società contro un Comune campano che aveva rigettato un progetto presentato nell’ambito del programma di intervento previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21, contratti di quartiere.

Il TAR campano aveva rigettato il ricorso non rilevando il denunziato vizio di incompetenza ad opera della Giunta.Seconod i giudici campani l’intervento non avrebbe avuto natura urbanistica e l’iniziativa medesima non era corrispondente alla fisionomia del contratto di quartiere tracciata dal panorama normativo di riferimento perché, mentre quest’ultimo impone la riqualificazione di aree già edificate e degradate, la proposta del ricorrente si esplica nell’idea di urbanizzare un’area di completamento tuttora prevalentemente libera da edifici.

Il Consiglio di Stato, invece, ha fatto presente che il modello del contratto di quartiere lascia al proponente una vasta gamma di soluzioni e la competenza del Consiglio o della Giunta scatta a seconda dell’incidenza della proposta sull’assetto del territorio.
In questo caso, essendo un progetto destinato a disciplinare un’area ancora scarsamente abitata, risulta chiaro che la decisione sulla sua compatibilità con le scelte di indirizzo sull’assetto del territorio avrebbe dovuto essere assunta dal Consiglio comunale.

L’esame da parte della Giunta non avrebbe potuto sostanziarsi nella verifica circa la presenza nel progetto di una risposta a ciascuno degli obiettivi perseguiti dalla l. 2001/21 ma avrebbe dovuto riguardare l’insieme delle attività prospettate per stabilire se queste, intese come un complesso inscindibile, potessero risultare funzionali o meno allo scopo complessivamente indicato nella sede legislativo-regolamentare.

Tale esame è mancato perché la Giunta ha ritenuto decisivo il dato che il progetto non si sostanziasse in un’iniziativa di recupero del patrimonio edilizio esistente e degradato e il dato che l’area in questione non potesse essere definita come quartiere e non fosse nella disponibilità del proponente.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato nessuna delle motivazioni assunte dalla Giunta può ritenersi ostativa alla astratta ammissibilità del progetto considerato.
L’intervento innovativo infatti non poteva essere scrutinato dal solo punto di vista meramente edilizio ma doveva essere considerato anche per la sua potenzialità di incidere sugli altri obiettivi, quale il degrado dell’ambiente urbano, la carenza di servizi, il contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo, etc.

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