Lavoro nero: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare 56/E dello scorso 24 settembre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla nuova disciplina per contrastare il lavoro nero alla luce delle novità normative. Il documento va così a sostituire integralmente la circolare n. 35/E del 30 maggio 2007 "Sanzioni amministrative per l’utilizzo di lavoratori irregolari – Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

La circolare analizza le principali modifiche normative degli ultimi anni, partendo dalle modifiche sulla disciplina delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, apportate sul decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, e alla luce sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005.
In particolare l’articolo 36-bis del dl 223/2006 riguarda la competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative:
– dell’ Agenzia delle Entrate se conseguenti a violazioni constatate fino all’11 agosto 2006
– della Direzione provinciale del lavoro per violazioni dal 12 agosto 2006 in poi.

Lo stesso articolo stabilisce anche che la sanzione per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione, ma è quantificata in una somma che varia da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Per quel che riguarda l’applicabilità del principio del favor rei, secondo il quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, eccezione fatta nel caso in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

La circolare ricorda la sentenza della Corte di cassazione n. 9217 del 9 aprile 2008 che ha affermato che "le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, pure in sede di legittimità, atteso che, nella valutazione del legislatore, in ogni altro caso, la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione".

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