Lavoro: ispezioni e vigilanza

E’ stata pubblicata il 23 settembre scorso la Direttiva sui Servizi Ispettivi e Attività di Vigilanza da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

La direttiva ha come obiettivo principale quello di orientare l`azione di vigilanza del personale ispettivo interno e degli Istituti previdenziali verso criteri di programmazione dell`attivita`, rispettando, i principi di efficienza, efficacia ed economicita` delle azioni.

Proprio su tale presupposto, dovra` essere dato massimo impulso all`istituto della conciliazione monocratica preventiva, di cui all`art.11 del D.Lgs. n. 124/04, al fine di privilegiare i tentativi di conciliazione tra il lavoratore denunciante e il datore di lavoro.

In particolare la Direttiva invita la Direzione Generale dell`Attivita` ispettiva, al fine di un`ottimizzazione dell`utilizzo delle risorse disponibili, a tener conto della presenza  di forme di controllo sociale, tra le quali sono specificatamente menzionati gli Enti bilaterali; in questo modo dovra` essere riservata una maggiore attenzione alle situazioni in cui siano del tutto assenti controlli o verifiche preventive.

Con l`eliminazione del libro paga e matricola e l`istituzione del libro unico del lavoro, l`azione ispettiva dovra` necessariamente subire un radicale mutamento; gli accessi ispettivi, infatti dovranno privilegiare  l`emersione e la legalita`, anche attraverso azioni di prevenzione e promozione.

Particolare rilievo probatorio acquisira` l`esatta identificazione dei lavoratori, la descrizione dell`attivita` lavorativa, anche con riferimento all`abbigliamento adottato e alle attrezzature utilizzate.

Pertanto, solo un verbale di primo accesso ben redatto consentira` alle Amministrazioni competenti di sostenere e difendere presso ogni sede l`esito dell`accertamento ispettivo e, nello stesso tempo, al datore di lavoro di conoscere in modo puntuale i fatti su cui verra` investigato, a garanzia del proprio diritto di difesa.

Tra gli obiettivi organizzativi dell`attivita` di vigilanza rientra anche la semplificazione della modulistica, nel rispetto della L. n. 689/81 e del D.Lgs. n. 124/04.

Il ministero raccomanda la massima attenzione nell`adozione discrezionale della sospensione dell`attivita` imprenditoriale, limitandone l`utilizzo ai soli casi di sussistenza dei requisiti di legge e di effettivo rischio e pericolo per la salute dei lavoratori.

Tale misura potra` essere adottata normalmente con decorrenza dalla ore 12  dal giorno successivo all`accesso e, in edilizia, dalla cessazione dell`attivita` in corso che non puo` essere utilmente interrotta, a meno che non vi sia un pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, per cui in questo caso la sospensione dovra` essere immediata. 

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 112/08, convertito nella L. n. 133/08, l`attivita` ispettiva dovrà essere incentrata all`accertamento delle violazioni sostanziali.
Pertanto, dovra` essere superata ogni logica formalistica, basata sul numero di violazioni e sulla natura formale delle stesse, privilegiando la qualita` dell`attivita` di vigilanza a partire dalle modalita` con cui la medesima viene espletata.

Secondo la nota è necessario rivolgere particolare attenzione alle verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro; ai rapporti di lavoro flessibile; all`organizzazione dell`orario di lavoro; ai contratti di appalto e subappalto, al fine di contrastare l`interposizione illecita e fraudolenta di manodopera. A
lta la vigilanza sulle categorie svantaggiate, nonche` sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, la direttiva sottolinea l`importanza delle azioni di prevenzione e promozione che, necessariamente, dovranno coinvolgere le Direzioni provinciali del lavoro, in un coordinamento diretto con  la Direzione regionale competente per territorio e con la Direzione generale per l`attivita` ispettiva.

Tali azioni si dovranno tradurre in iniziative, con cadenza mensile, anche presso associazioni di categoria, per la risoluzione di problematiche di carattere generale, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e previdenza.

Testo della Direttiva

Fonti: www.ance.it e Il Sole 24 Ore
 

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